- Pubblicità -
Tempo di lettura: 2 minuti

Emergenza chiama emergenza. La legge 3/2012 consente una grande opportunità per i soggetti che in questo momento di difficoltà maggiormente stanno soffrendo per la mancanza di liquidità. 

Ne parliamo con il dottore Stefano Bardari, Commercialista esperto nella gestione della crisi d’impresa nonché referente dell’Organismo di composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso il Comune di Calvi ed autorizzato dal Ministero della Giustizia operante per la circoscrizione del Tribunale di Benevento. 

La tenuta del tessuto economico-produttivo italiano è messa a dura prova dai “lockdown” necessari a contrastare la diffusione del Covid-10. Come possono gli imprenditori affrontare questa situazione di difficoltà?

“L’attuale situazione sta creando una fortissima crisi di liquidità che necessita l’immissione di capitali senza obbligo di restituzione. A mio avviso i finanziamenti, seppur garantiti dallo Stato, non sono e non saranno sufficienti in quanto le imprese non potranno adempiere alle obbligazioni assunte”.

Cosa si può fare allora?

“Gli imprenditori possono accedere ad una serie di istituti che consentono la ristrutturazione della proprie esposizioni debitorie come l’accordo di ristrutturazione dei debiti, accompagnato dalla transazioni fiscali, piuttosto che i piani attestati o il concordato”.

E per i piccoli?

“La legge 3/2012 consente a tutti i soggetti non fallibili, un’importantissima opportunità, in quanto, possono accedere tutti coloro che versano in una situazione di crisi o di insolvenza ma che sono esclusi dal fallimento. In particolare, quindi, possono accedervi: i piccoli imprenditori commerciali, gli imprenditori agricoli, i consumatori e i professionisti e le start-up innovative”.

Come si avvia la procedura?

“Il soggetto sovraindebitato può rivolgersi ad un Occ e chiedere, verificati i requisiti, la nomina di un gestore, professionista che affiancherà l’imprenditore o il consumatore nella costruzione del piano di risanamento”.

Quanto costa una procedura e quali sono i tempi per la chiusura delle stesse?

“Risulta difficile preventivare i tempi di durata di una procedura di sovraindebitamento. E’ comunque ragionevole immaginare un orizzonte di circa un anno. Quanto ai costi vanno considerati i compensi dell’Occ che comunque sono paametrati al valore dell’attivo e del passivo”.