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Benevento – Sono arrivati ufficialmente i deferimenti al Foggia Calcio e a diversi suoi ex e attuali tesserati per la vicenda riguardante irregolarità nel pagamento degli emolumenti. Il club è stato deferito per responsabilità diretta e oggettiva, dopo che le indagini avevano certificato la colpevolezza della società. Nell’elenco dei nomi oggetto di provvedimento spiccano quelli dell’attuale allenatore del Benevento, Roberto De Zerbi, del suo “vice” Possanzini e dell’attaccante Pietro Iemmello. Nella rosa dei nomi figurano anche Marcattilii e Teresa, componenti dello staff tecnico dell’allenatore bresciano.  Il rischio ora è quello di una squalifica. Le indagini erano scattate dopo l’arresto del patron Fedele Sannella. Di seguito riportiamo le motivazioni dei deferimenti che hanno coinvolto sia alcuni attuali tesserati del Benevento Calcio che diversi ex come Vacca, Mazzeo e Arcidiacono. 

Il deferimento è legato ad una serie di presunte violazioni legate “ai principi di corretta gestione delle società affiliate alla FIGC per avere reimpiegato nell’attività gestionale e sportiva della Foggia Calcio s.r.l., nel corso delle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017 quantomeno – allo stato degli atti – un importo monetario molto ingente, sia a mezzo di bonifici, sia a mezzo di denaro contante, proventi di attività illecite di evasione e/o elusione fiscale, alcune delle quali integranti anche reato”.

  • Vacca Antonio Junior, calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l. dal 5.1.2014 all’11.1.2018: per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla società Foggia Calcio s.r.l., nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti in più soluzioni, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
  • Iemmello Pietro, calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l. dal 4.9.2015 al 30.6.2016: per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla società Foggia Calcio s.r.l., nella stagione sportiva 2015/2016, il pagamento di un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
  • Tito Fabio, calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l. dal 15.7.2016 al 22.7.2017 ed in prestito alla S.S. Fidelis Andria 1928 s.r.l. dal 31.8.2016 al 30.6.2017: per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla società Foggia Calcio s.r.l., nella stagione sportiva 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti in più soluzioni, ulteriore e diverso rispetto a  quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
  • Agnelli Cristian, calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l. dal 12.7.2015: per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla società Foggia Calcio s.r.l., nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
  • Mazzeo Fabio, calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l. dal 2.9.2016: per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla società Foggia Calcio s.r.l., nella stagione sportiva 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti in più soluzioni, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
  • Arcidiacono Pietro, calciatore tesserato per la Foggia Calcio s.r.l. dall’1.2.2016 al 26.8.2016: per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla società Foggia Calcio s.r.l. , nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti in più soluzioni, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
  • Possanzini Davide, tecnico tesserato per la Foggia Calcio s.r.l. dal 20.7.2016 al 2.9.2016: per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla società Foggia Calcio s.r.l. , nella stagione sportiva 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
  • De Zerbi Roberto, tecnico tesserato per la Foggia Calcio s.r.l. dal 14.7.2015 al 2.9.2016: per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla società Foggia Calcio s.r.l. , nelle stagioni sportive 2015/2016 e  2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti in più soluzioni, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
  • Teresa Vincenzo, preparatore atletico tesserato per la Foggia Calcio s.r.l. dal 14.7.2015 al 2.9.2016: per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla società Foggia Calcio s.r.l. , nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico;
  • Marcatilii Marcattilio, preparatore atletico tesserato per la Foggia Calcio s.r.l. dal 14.7.2015 al 2.9.2016: per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere ricevuto dalla società Foggia Calcio s.r.l. , nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, il pagamento di un compenso in contanti, ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico.