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Dopo il vasto incendio divampato nell’area PIP di Airola, il sindaco ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente per tutelare la popolazione dalla possibile esposizione ai fumi e ai prodotti della combustione. Il provvedimento, immediatamente esecutivo, impone una serie di misure precauzionali nelle zone interessate dalla nube: porte e finestre chiuse, spostamenti all’aperto limitati e divieto di svolgere attività all’esterno che comportino una significativa esposizione ai fumi. Particolare attenzione viene richiesta per bambini, anziani e persone con patologie respiratorie o cardiovascolari. Le disposizioni resteranno in vigore fino alla cessazione dell’emergenza o a una nuova comunicazione del Comune.

IL SINDACO

 VISTO l’art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività;

 VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e, in particolare, l’art. 50, comma 5, ai sensi del quale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, il Sindaco, quale rappresentante della Comunità locale, adotta le Ordinanze Contingibili e Urgenti necessarie alla tutela della salute pubblica;

 VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l’art. 3 in materia di obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi;

 PREMESSO CHE

  • in data odierna, 31 agosto 2026, si è verificato un incendio di rilevanti proporzioni presso la Zona Industriale del Comune di Airola, precisamente nell’area “Zona PIP – Via Caracciano”;
  • l’incendio ha determinato lo sviluppo di una consistente colonna di fumo, visibile e potenzialmente diffusibile anche nelle aree limitrofe all’area interessata dall’evento;
  • sul luogo dell’incendio risultano impegnate le competenti squadre dei Vigili del Fuoco, nonché le Forze dell’Ordine e la Polizia Locale;
  • l’evento, per la sua natura e localizzazione, determina una situazione di potenziale esposizione della popolazione ai fumi e ai prodotti della combustione, la cui composizione e concentrazione dovranno essere oggetto delle necessarie verifiche da parte degli organismi tecnici e sanitari competenti;
  • allo stato, nelle more degli accertamenti e delle eventuali risultanze delle attività di monitoraggio ambientale e sanitario, sussiste la necessità di adottare, in via cautelativa e precauzionale, immediate misure finalizzate a ridurre l’esposizione della popolazione ai fumi provenienti dall’incendio;

CONSIDERATO CHE

  • la tutela della salute pubblica impone l’adozione di ogni misura ragionevole e proporzionata idonea a prevenire o ridurre l’esposizione della popolazione ai fumi derivanti dall’incendio;
  • ricorrono, pertanto, i presupposti di contingibilità e urgenza, attesa la necessità di intervenire con immediatezza in relazione a una situazione eccezionale e temporanea, non fronteggiabile attraverso gli ordinari strumenti amministrativi;
  • le misure di seguito disposte hanno carattere temporaneo, precauzionale e strettamente correlato alla durata dell’emergenza, e potranno essere modificate, integrate o revocate in relazione all’evolversi della situazione e alle indicazioni delle autorità sanitarie e ambientali competenti;

RITENUTO, pertanto, necessario e urgente adottare specifiche misure di protezione della popolazione;

ORDINA

con decorrenza immediata e fino alla cessazione della situazione emergenziale, ovvero fino a diversa comunicazione dell’Autorità comunale sulla base delle indicazioni degli organi tecnici e sanitari competenti:

1)       Alla popolazione presente nelle aree del territorio comunale interessate dalla presenza dei fumi derivanti dall’incendio, e in particolare nelle zone prossime alla Zona Industriale – Zona PIP – Via Caracciano, di:

  1. mantenere chiuse porte, finestre, balconi e ogni altra apertura degli edifici che possa consentire l’ingresso di fumi e prodotti della combustione;
  2. evitare di sostare all’aperto nelle aree interessate dalla presenza dei fumi e limitare, per quanto possibile, ogni esposizione agli stessi;
  3. di mantenere chiusi porte, finestre e ogni altra apertura verso l’esterno e di disattivare, ovvero impostare in modalità di ricircolo interno, gli impianti di ventilazione, climatizzazione e trattamento dell’aria che prevedano l’immissione di aria proveniente dall’esterno, al fine di evitare l’ingresso nei locali dei fumi e dei prodotti della combustione.
  4. evitare l’utilizzo di impianti di ventilazione, climatizzazione o trattamento dell’aria che comportino l’immissione nell’ambiente interno di aria proveniente dall’esterno, ove gli impianti non siano dotati di adeguati sistemi di filtrazione;
  5. mantenere chiuse, per quanto possibile, le porte di accesso e le altre aperture dei locali pubblici, commerciali, produttivi e degli edifici aperti al pubblico;
  6. limitare gli spostamenti e le attività all’aperto nelle zone interessate dalla ricaduta dei fumi, salvo quelli strettamente necessari;
  7. prestare particolare attenzione alla protezione dei soggetti maggiormente vulnerabili, quali bambini, anziani e persone affette da patologie respiratorie o cardiovascolari, evitando per tali soggetti l’esposizione ai fumi.

2)       Ai titolari e gestori di esercizi commerciali, pubblici esercizi, attività produttive, uffici, strutture ricettive, edifici pubblici e privati aperti al pubblico ricadenti nelle aree interessate dalla presenza dei fumi è fatto obbligo di adottare tutte le misure necessarie a impedire o ridurre l’ingresso dei fumi nei locali, mantenendo chiuse porte, finestre e altre aperture verso l’esterno e sospendendo, ove necessario, gli impianti di ricambio dell’aria che possano determinare l’immissione di aria esterna contaminata.

3)       Ai titolari delle attività produttive ubicate nelle zone limitrofe all’area interessata dall’incendio è fatto obbligo di valutare, in relazione alla presenza e alla propagazione dei fumi, l’anticipazione della chiusura delle attività, al fine di limitare l’esposizione dei lavoratori, favorendone, ove necessario, il rientro presso le rispettive abitazioni.

4)       È fatto divieto, nelle aree interessate dalla presenza dei fumi, di svolgere attività all’aperto che comportino una significativa esposizione della popolazione agli stessi, fino alla cessazione della situazione emergenziale, salvo le attività necessarie per la gestione dell’emergenza e per gli interventi di soccorso.

5)       Le presenti misure sono adottate in via esclusivamente precauzionale, in attesa degli esiti degli accertamenti e dei monitoraggi ambientali e sanitari effettuati dagli organismi competenti, e resteranno efficaci fino a nuova disposizione del Sindaco, ovvero fino alla comunicazione della cessazione delle condizioni di rischio.

6)       Si dispone che il competente ufficio comunale mantenga costanti rapporti con ASL competente, ARPAC, Vigili del Fuoco, Prefettura di Benevento, Protezione Civile, Forze dell’Ordine e ogni altra autorità competente, al fine di acquisire tempestivamente ogni informazione utile circa l’evoluzione dell’incendio, la diffusione dei fumi e gli eventuali risultati dei monitoraggi ambientali.

7)       La presente ordinanza potrà essere immediatamente modificata, integrata o revocata qualora le informazioni e le risultanze degli organi tecnici e sanitari competenti evidenzino la cessazione o la modifica delle condizioni che ne hanno determinato l’adozione.

8)       È fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza. La violazione delle disposizioni in essa contenute sarà perseguita ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, fatta salva l’applicazione di eventuali ulteriori sanzioni previste dall’ordinamento.

9)       La Polizia Locale, le Forze dell’Ordine e gli altri organi competenti sono incaricati della vigilanza sull’osservanza della presente ordinanza.

10)  La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Airola e sul sito istituzionale dell’Ente, nonché diffusa attraverso i canali di comunicazione istituzionale, al fine di garantirne la massima conoscibilità alla popolazione.

11)  La presente ordinanza viene trasmessa, per quanto di rispettiva competenza e per opportuna conoscenza, a:

  • Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Benevento;
  • Questura di Benevento;
  • Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento;
  • Stazione Carabinieri di Airola;
  • Comando di Polizia Locale di Airola;
  • ASL competente per territorio;
  • ARPAC – Dipartimento provinciale competente;
  • Protezione Civile;
  • Provincia di Benevento;
  • eventuali ulteriori autorità e organismi interessati.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla pubblicazione/notificazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, nei termini e con le modalità previste dalla legge.

Dalla Residenza Municipale, 31 agosto 2026