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E’ stata pubblicata nei giorni scorsi la motivazione della sentenza della Corte d’Appello di Napoli, Prima sezione – Presidente Alberto Maria Picardi – che il 30 giugno scorso ha confermato la precedente pronuncia di primo grado del Tribunale di Benevento con cui veniva assolto Franco Nardone, già segretario generale della Provincia di Benevento, accusato di abuso d’ufficio relativamente al provvedimento da lui assunto il 19 luglio 2016 con il quale dichiarava la decadenza dalla carica di presidente dell’Asea (Azienda speciale per l’Energia e l’Ambiente) di Alfredo Cataudo.

La Corte napoletana, adita dal Pm e dalla parte civile, ha sostanzialmente confermato la decisione sannita che aveva decretato che: “Il fatto non sussiste”.

I giudici di secondo grado hanno specificato che: “Il giudice di prime cure ha correttamente valutato la doverosità dell’atto di decadenza che ha raggiunto il Cataudo e per cui è stata contestata al Nardone la fattispecie di reato”. Sin qui riferendosi ad un motivo d’appello sollevato dalla procura beneventana in merito al rilievo che il Tribunale di Beneventoaveva erroneamente valutato il compendio probatorio in atti”.

Rigettato anche il secondo motivo d’appello con cui la Procura lamentava “l’erronea valutazione del compendio probatorio in atti in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di abuso d’ufficio”. La Corte ha stabilito come “l’atto non fosse affetto da alcuna macroscopica illegittimità, né da alcuna interpretazione o motivazione erronea o fantasiosa da cui poter dedurre la sussistenza del dolo richiesto”. Ed ancora: “Dalle risultanze processuali non emerge, dunque, alcuna inimicizia del Nardone nei confronti della persona offesa, né alcuna connivenza con un apparato politico che volesse ‘mettere fuorigioco’ il Cataudo, utilizzando il Segretario Generale della Provincia come mezzo per consumare la vendetta politica paventata”. Per gli stessi motivi è stato respinto l’appello proposto dalla parte civile. Infine la sottolineatura della Corte d’Appello: “l’irrilevanza penale della condotta posta in essere dal Nardone richiede una pronuncia di assoluzione con la formula più ampia, perché il fatto non sussiste”.
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