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Caserta – Il Tar della Campania ha rigettato con decreto la richiesta, presentata dal genitore di alcuni alunni, di sospendere l’ordinanza del sindaco di Aversa Alfonso Golia che ha disposto la proroga della chiusura delle scuole dell’infanzia e delle prime classi delle elementari; il provvedimento è stato emesso il 23 novembre scorso dal sindaco sulla scia dell’alto di numeri di contagi, che hanno reso Aversa tra le città del Casertano, più colpita dal Covid, un primato che da giorni condivide con il capoluogo Caserta.

Il 24 novembre sarebbero dovute ripartire in tutta la Regione Campania, come da ordinanza regionale, le prime classi delle primarie e le scuole dell’infanzia, ma Golia ha deciso di prorogarne la chiusura fino al 3 dicembre, anche per dar modo anche all’Asl di Caserta di concludere l’attività di screening del personale della scuola, di alunni e familiari. La decisione di Golia non è però piaciuta ad alcuni genitori, in particolare ad un professionista che si è rivolto al giudice amministrativo per chiederne la sospensione, lamentando un “pregiudizio di estrema gravità e urgenza” per la mancata apertura degli istituti scolastici, che si rifletterebbe sul proprio lavoro e sul diritto allo studio dei figli; una situazione simile si era verificata tra fine ottobre e inizio novembre anche per l’ordinanza regionale che aveva disposto la chiusura delle scuole, contro cui erano stati presentati ricorsi amministrativi d’urgenza, poi rigettati dal Tar.

Ad Aversa, il presidente della Quinta Sezione del Tar Campania, Maria Abruzzese, ha preso una decisione che va nella stessa direzione, accogliendo la ricostruzione prospettata dagli avvocati del Comune, Giuseppe Nerone e Domenico Pignetti. In particolare il Tribunale amministrativo ha ritenuto rilevante “la limitata validità temporale della disposta sospensione (fino al 3 dicembre 2020), che, si salda, senza soluzione di continuità – scrive il magistrato – con la precedente derivante da provvedimenti regionali”. Il Tar fa inoltre un bilanciamento degli interessi in gioco, ritenendo recessivo, rispetto al più importante diritto alla salute, sia l’interesse “fatto valere dal ricorrente al ripristino delle ordinarie modalità di conduzione della propria attività lavorativa”, che quello relativo ai minori, “al ripristino della fruizione in presenza del servizio scolastico, surrogata dalla didattica a distanza”. Peraltro l’Abruzzese ritiene che “la misura è motivata, non irragionevolmente, dall’espressa esigenza, di carattere contingibile, di contenere il contagio su scala locale”, e “in ragione dell’apicale principio di precauzione, invocato nell’attesa di consolidare i risultati dello screening della popolazione scolastica, dei docenti e del personale di supporto, come disposto anche nelle pertinenti Ordinanze regionali”. La causa verrà discussa nel merito l’11 gennaio prossimo.