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Santa Maria a Vico (Ce) – Il sindaco di Santa Maria a Vico Andrea Pirozzi ha emanato un’ordinanza stringente in tema di prevenzione dal coronavirus.

Tra le altre cose si dispone la chiusura di tutti a bar a partire dalle 20:00 di sera fino alle 05:00 del mattino.

Questi i punti salienti del provvedimento: 

Ad integrazione di quanto già disposto dal Presidente del consiglio dei ministri con DPCM del 08.03.2020 e dal’ Presidente della
Regione Campania con ordinanza del n. 8/2020, salvo ulteriori provvedimenti,
1. di sospendere l’apertura dei circoli ricreativi e/o associativi e/o di categoria;
2. di sospendere gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato,
incluse le attività delle scuole calcio, le attività sportive amatoriali, ciò anche in virtù dell’impossibilità di rispettare la distanza
interpersonale di almeno 1 metro;
3. di sospendere il mercato settimanale, non potendo assicurare adeguata sanificazione ed il rispetto della distanza
interpersonale di almeno 1 metro;
4. di sospendere per i bar e/o le attività assimilate il servizio al banco attesa l’impossibilità di rispettare la distanza
interpersonale di almeno 1 metro e di consentire esclusivamente il servizio d’asporto e/o il servizio al tavolo per i quali dovrà
essere garantita la distanza interpersonale di almeno 1 metro ed installato almeno un punto di erogazione di sanificante per
le mani a disposizione del personale ed uno per l’utenza;
5. di sospendere l’apertura dei bar dalle ore 20:00 alle ore 5:00;
6. di sospendere l’apertura di tutti i locali che effettuano la somministrazione di cibo e bevande, diversi da quelli di cui al
punto 6, dalle ore 23:00 alle ore 8:00;
7. di consentire le attività di centro estetico e/o barbiere e/o parrucchiere solo su appuntamento ed utilizzando idonei
dispositivi finalizzati alla riduzione del rischio di contagio qualora non si possa assicurare la distanza di sicurezza tra
l’operatore e l’utenza;
8. di consentire l’esercizio delle attività professionali solo su appuntamento garantendo la distanza di sicurezza e senza
affollamento nelle sale d’attesa;
9. ai gestori degli altri esercizi commerciali l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso con modalità
contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;
10. di sospendere l’apertura della biblioteca comunale;
11. a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione di
non uscire dalla propria abitazione fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati;
12. ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,50 C) di rimanere presso il proprio
domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
13. a coloro che siano rientrati a partire dal 07 marzo dalla Lombardia e province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio
nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia
oppure che siano rientrati dall’estero da meno di 14 giorni e abbiano soggiornato in zone a rischio epidemiologico:
a. di comunicare tale circostanza al Comune (0823 808313 oppure cronavirus.it), consegnando l’allegato modello, e al
proprio Medico o al pediatra o ai numeri 118 (soccorso medico), 1500 (call center dedicato) e 800 90 96 99 (call center
regionale);
b. di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni;
c. di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
d. di rimanere raggiungibili per ogni eventuale attività di sorveglianza;
e. in caso di comparsa di sintomi, di avvertire il proprio medico/pediatra/servizio sanitario;
INVITA
i titolari e gestori dei supermercati di estendere l’orario di apertura giornaliero per diluire nel tempo la presenza contemporanea
attuando le misure di contingentamento previste nella presente ordinanza e nel DPCM del 8 marzo 2020;
INFORMA CHE
La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella prevista in via generale dall’articolo 650 del codice penale
(inosservanza di un provvedimento di un’autorità: pena prevista arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino 206 euro) salvo che non
si possa configurare un’ipotesi più grave quale quella prevista dall’articolo 452 del Codice penale (delitti colposi contro la salute
pubblica che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica);
Per le attività commerciali che violano le disposizioni di cui alla presente ordinanza, al DPCM del 08.03.2020 e all’Ordinanza del
Presidente della Regione Campania n. 8/2020 è comminata la sospensione dell’attività e delle correlate sanzioni accessorie.