La Gettonopoli delle Municipalità entra nel vivo, siamo alle porte del contenzioso tra Comune di Napoli e consiglieri. Sono decine le lettere di messa in mora notificate in queste settimane a consiglieri ed ex, a partire da chi ha percepito gettoni di presenza dal 2016, ultimo anno utile prima della tagliola prescrizione.
Palazzo San Giacomo chiede la restituzione dei compensi, sostenendo l’illegittimità della percezione. A seguito dell’indagine della Procura regionale della Corte dei conti, delegata alla Guardia di finanza di Napoli, nel mirino ci sono i gettoni per la partecipazione a commissioni consiliari.
Nell’esercito di eletti, c’è già chi è pronto alle carte bollate, dando mandato ai legali di fiducia. È il caso di un consigliere della Municipalità 8 (Chiaiano, Marianella, Piscinola, Scampia).
A difenderlo c’è l’avvocato Lucio Biancardi del foro di Napoli. “C’è un quadro che rende la pretesa comunale tutt’altro che lineare” sostiene il legale. “La nota del 18 settembre 2026, con cui la Direzione della Municipalità 8 ha intimato la restituzione di 3.393,04 euro ad un consigliere della stessa – dichiara Biancardi -, afferma che nell’anno 2016 vi sarebbe stata partecipazione a 86 sedute delle Commissioni Consiliari Permanenti, con corresponsione complessiva di 80 gettoni di presenza, e che 77 di quelle sedute, corrispondenti a 73 gettoni, sarebbero state convocate in difetto dei presupposti regolamentari, così da integrare un’ipotesi di indebito oggettivo”.
Secondo il legale, “già questo primo dato impone una puntualizzazione importante”. Infatti “il Comune non afferma che le presenze non vi siano state, né sostiene che i gettoni siano stati materialmente erogati in assenza di partecipazione”.
A detta dell’avvocato “il punto centrale è che il singolo consigliere non forma da sé il presupposto amministrativo del pagamento, né gestisce in autonomia l’organizzazione istituzionale delle commissioni”. Questi organismi consiliari operano “all’interno di una disciplina regolamentare precisa”. Tra le disposizioni in materia, Biancardi evidenzia anche l’articolo 66, il quale “detta una disciplina puntuale in ordine alle convocazioni, alla validità delle sedute, alla pubblicità dei lavori e, soprattutto, alla verbalizzazione delle attività svolte”.
Filiera amministrativa
Per il legale “questo dato regolamentare è decisivo, perché dimostra che la regolarità della vita delle commissioni non era rimessa all’iniziativa individuale del singolo consigliere, ma era inserita in una filiera amministrativa e organizzativa dell’ente”.
Vale a dire: “Le commissioni dovevano essere convocate dai presidenti, con avviso scritto recante giorno, ora e argomenti da trattare; le sedute erano valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti; ai lavori assisteva un dipendente della Municipalità incaricato dal dirigente, con il compito di redigere il verbale e annotare anche la presenza di ciascun componente durante lo svolgimento dei lavori; il verbale doveva poi essere sottoscritto dal presidente della seduta e dal segretario e approvato nella seduta successiva“.
La tesi difensive ne fa derivare “una conseguenza molto chiara – sottolinea Biancardi -: se oggi l’amministrazione sostiene che numerose sedute sarebbero state svolte in difetto dei presupposti regolamentari, essa non può scaricare automaticamente sul singolo consigliere il peso di disfunzioni che, per loro natura, attengono all’organizzazione interna della Municipalità, al controllo degli atti, alla verbalizzazione e alla conservazione della documentazione”.
Difetto dei presupposti
In altre parole “la stessa macchina amministrativa che oggi contesta i pagamenti è quella che all’epoca visionava il calendario dei lavori, seguiva gli adempimenti conseguenti e autorizzava, in concreto, il circuito che conduceva alla liquidazione dei gettoni”. Secondo Biancardi, il testo notiticato al consigliere non espone “una ricostruzione analitica delle ragioni per cui ciascuna delle 77 sedute contestate dovrebbe ritenersi priva dei presupposti richiesti“. Si limiterebbe, viceversa, alla formula generale del “difetto dei presupposti regolamentari”. Anche su questo, presto dovranno pronunciarsi i giudici.


















