“Abbiamo acquisito ulteriori prove che per il momento non posso rivelare le quali, a nostro avviso, confermano l’ipotesi che Guido Oppido ‘costi quel che costi’ abbia accettato il rischio che Domenico potesse morire, non facendo tutto ciò che era nelle sue possibilità per evitare il decesso”. Così l’avvocato Francesco Petruzzi, legale di Alfonso Caliendo e Patrizia Marcolino, i genitori del piccolo Domenico deceduto all’ospedale Monaldi di Napoli lo scorso 21 febbraio, a seguito delle conseguenze di un trapianto di cuore fallito, eseguito il 23 dicembre 2025.
Secondo quanto fa sapere il legale, nel comportamento adottato dal cardiochirurgo dopo il trapianto del cuore giunto da Bolzano, secondo quanto finora emerso inutilizzabile, “avrebbe escluso alcune decisioni praticando una medicina di tipo difensivo, non prendendo in considerazione terapie alternative. A questo si aggiungono nuovi elementi di prova di cui è a conoscenza anche il pubblico ministero Tittaferrante”.
Parlando con l’ANSA, l’avvocato Petruzzi ha richiamato alla memoria il caso delle acciaierie ThyssenKrupp: “la Procura, per le morti dei dipendenti causate da un incendio, contestò ai vertici dell’azienda il reato di omicidio volontario con dolo eventuale per non avere investito nella sicurezza. Credo che se per quel caso è stato contestato quel reato lo stesso valga anche per il caso di Domenico Caliendo”.
Secondo quanto fa sapere il legale, nel comportamento adottato dal cardiochirurgo dopo il trapianto del cuore giunto da Bolzano, secondo quanto finora emerso inutilizzabile, “avrebbe escluso alcune decisioni praticando una medicina di tipo difensivo, non prendendo in considerazione terapie alternative. A questo si aggiungono nuovi elementi di prova di cui è a conoscenza anche il pubblico ministero Tittaferrante”.
Parlando con l’ANSA, l’avvocato Petruzzi ha richiamato alla memoria il caso delle acciaierie ThyssenKrupp: “la Procura, per le morti dei dipendenti causate da un incendio, contestò ai vertici dell’azienda il reato di omicidio volontario con dolo eventuale per non avere investito nella sicurezza. Credo che se per quel caso è stato contestato quel reato lo stesso valga anche per il caso di Domenico Caliendo”.
“Né al collegio dei periti nominato dal gip del Tribunale di Napoli, e neppure ai pm, sono state consegnate le ultime cinque relazioni dell’ Heart Team deputato a valutare la ‘trapiantabilità’ e anche altre tipologie di intervento per Domenico Caliendo, valutazioni che fornivano tutte un responso negativo”. È quanto rende noto l’ avvocato Francesco Petruzzi legale della famiglia del piccolo Domenico Caliendo.
Le valutazioni risalgono al 6, 11, 13, 16 e 18 febbraio scorsi, quando, in sostanza, il bimbo era già nel reparto di terapia intensiva dell’ ospedale Monaldi, collegato all’Ecmo, l’apparecchiatura che lo stava tenendo in vita dal 23 dicembre 2025, giorno del trapianto di cuore fallito.
Secondo Petruzzi e i suoi periti, la circostanza sarebbe emersa nel corso delle operazioni peritali di ieri al policlinico di Bari. L’avvocato si è recato personalmente in procura a Napoli per depositare la documentazione mancante.
“All’esito di una verifica formale – spiega l’avvocato – è emerso che tale documentazione non risulta presente nel fascicolo del gip e questo, a nostro parere, è estremamente grave perché quella documentazione costituisce uno snodo essenziale per la ricostruzione della catena di eventi sanitari oggetto di accertamento”.
“Proprio dagli Heart team, anche e non da ultimo, – aggiunge l’avvocato – si configura la corretta ricostruzione cronologica e tecnica degli eventi, e dalla loro lettura integrata con gli altri atti sanitari emergono elementi che riteniamo coerenti con un profilo di rilevanza penale aggravato, suscettibile di assumere, qualora confermato in sede processuale, connotazioni anche dolose nella forma del dolo eventuale, quantomeno in relazione alla condotta omissiva di trasmissione del compendio documentale all’autorità giudiziaria”.
“Ci troviamo dinanzi a un dato di indubbia gravità, – dice ancora Petruzzi – tale da configurare autonomo rilievo penale, anche in relazione a possibili condotte di occultamento o sottrazione di atti aventi natura di documentazione clinica primaria, integranti la cartella clinica e dunque dotati di valenza certificatoria”.
Le valutazioni risalgono al 6, 11, 13, 16 e 18 febbraio scorsi, quando, in sostanza, il bimbo era già nel reparto di terapia intensiva dell’ ospedale Monaldi, collegato all’Ecmo, l’apparecchiatura che lo stava tenendo in vita dal 23 dicembre 2025, giorno del trapianto di cuore fallito.
Secondo Petruzzi e i suoi periti, la circostanza sarebbe emersa nel corso delle operazioni peritali di ieri al policlinico di Bari. L’avvocato si è recato personalmente in procura a Napoli per depositare la documentazione mancante.
“All’esito di una verifica formale – spiega l’avvocato – è emerso che tale documentazione non risulta presente nel fascicolo del gip e questo, a nostro parere, è estremamente grave perché quella documentazione costituisce uno snodo essenziale per la ricostruzione della catena di eventi sanitari oggetto di accertamento”.
“Proprio dagli Heart team, anche e non da ultimo, – aggiunge l’avvocato – si configura la corretta ricostruzione cronologica e tecnica degli eventi, e dalla loro lettura integrata con gli altri atti sanitari emergono elementi che riteniamo coerenti con un profilo di rilevanza penale aggravato, suscettibile di assumere, qualora confermato in sede processuale, connotazioni anche dolose nella forma del dolo eventuale, quantomeno in relazione alla condotta omissiva di trasmissione del compendio documentale all’autorità giudiziaria”.
“Ci troviamo dinanzi a un dato di indubbia gravità, – dice ancora Petruzzi – tale da configurare autonomo rilievo penale, anche in relazione a possibili condotte di occultamento o sottrazione di atti aventi natura di documentazione clinica primaria, integranti la cartella clinica e dunque dotati di valenza certificatoria”.
Una integrazione di denuncia con la quale si chiede di estendere anche ai dirigenti competenti dell’azienda ospedaliera dei Colli le presunte responsabilità circa la mancata consegna di documentazione utile all’accertamento della verità sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, è stata presentata alla Procura di Napoli dall’avvocato Petruzzi, legale della famiglia Caliendo-Marcolino.
Per il legale, si legge nell’atto consegnato al sostituto procuratore Giuseppe Tittaferrante, “l’omessa trasmissione non è qualificabile come mera irregolarità burocratica o negligenza occasionale, ma presenta i connotati di una condotta quantomeno gravemente colposa nella gestione di obblighi documentali aventi rilevanza penale, se non di una condotta consapevolmente orientata alla sottrazione di elementi utili all’accertamento giudiziario”.
Petruzzi ritiene quindi anche configurabile il dolo eventuale: “appare meritevole di specifico approfondimento investigativo l’ipotesi che i soggetti responsabili, pur non avendo agito con dolo diretto alla sottrazione degli atti, abbiano accettato il rischio che la mancata trasmissione della documentazione degli ‘heart team’ pregiudicasse la completezza dell’accertamento peritale, determinando l’impossibilità di una piena e corretta valutazione delle scelte cliniche effettuate nelle settimane antecedenti il decesso del minore”.
L’avvocato, chiede, tra l’altro, che sia valutata dal pm della sezione “colpe professionali”, l’estensione delle indagini “sotto il profilo del dolo eventuale, con riferimento sia alla gestione clinica complessiva del minore nel periodo successivo al trapianto, sia alla condotta omissiva documentale, verificando se quest’ultima possa essere ricondotta a una strategia consapevole di elusione dell’accertamento della verità”.
Petruzzi sollecita infine di verificare la sussistenza dei reati di occultamento o soppressione di atti veri (per avere impedito agli organi inquirenti e ai periti d’ufficio di acquisire documentazione clinica rilevante ai fini dell’accertamento della verità processuale); di falsità ideologica in atto pubblico per omissione (laddove la mancata annotazione o trasmissione di atti doverosi da parte di pubblici ufficiali abbia determinato una rappresentazione incompleta e, quindi, di fatto mendace della realtà clinica): e l’intralcio all’attività dell’autorità giudiziaria.
Per il legale, si legge nell’atto consegnato al sostituto procuratore Giuseppe Tittaferrante, “l’omessa trasmissione non è qualificabile come mera irregolarità burocratica o negligenza occasionale, ma presenta i connotati di una condotta quantomeno gravemente colposa nella gestione di obblighi documentali aventi rilevanza penale, se non di una condotta consapevolmente orientata alla sottrazione di elementi utili all’accertamento giudiziario”.
Petruzzi ritiene quindi anche configurabile il dolo eventuale: “appare meritevole di specifico approfondimento investigativo l’ipotesi che i soggetti responsabili, pur non avendo agito con dolo diretto alla sottrazione degli atti, abbiano accettato il rischio che la mancata trasmissione della documentazione degli ‘heart team’ pregiudicasse la completezza dell’accertamento peritale, determinando l’impossibilità di una piena e corretta valutazione delle scelte cliniche effettuate nelle settimane antecedenti il decesso del minore”.
L’avvocato, chiede, tra l’altro, che sia valutata dal pm della sezione “colpe professionali”, l’estensione delle indagini “sotto il profilo del dolo eventuale, con riferimento sia alla gestione clinica complessiva del minore nel periodo successivo al trapianto, sia alla condotta omissiva documentale, verificando se quest’ultima possa essere ricondotta a una strategia consapevole di elusione dell’accertamento della verità”.
Petruzzi sollecita infine di verificare la sussistenza dei reati di occultamento o soppressione di atti veri (per avere impedito agli organi inquirenti e ai periti d’ufficio di acquisire documentazione clinica rilevante ai fini dell’accertamento della verità processuale); di falsità ideologica in atto pubblico per omissione (laddove la mancata annotazione o trasmissione di atti doverosi da parte di pubblici ufficiali abbia determinato una rappresentazione incompleta e, quindi, di fatto mendace della realtà clinica): e l’intralcio all’attività dell’autorità giudiziaria.




















