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A originare la decisione è stato il procedimento contabile sugli ammanchi milionari nelle casse della Legione Carabinieri Campania. Così, la Corte dei conti regionale ha inviato alla Consulta la norma sulla proroga di un anno dello “scudo erariale“. Un’ordinanza della sezione giurisdizionale, presieduta da Michele Oricchio, ha accolto la richiesta dalla Procura reginale della Corte dei conti, sospendendo il giudizio e disponendo la trasmissione degli atti. Ora la Corte Costituzionale dovrà pronunciarsi sulla questione di legittimità, relativa alla disposizione del d.l. semplificazioni. Lo scudo erariale limita in via transitoria ai soli casi di dolo – escludendo dunque la colpa grave – la responsabilità per i danni causati da quanti gestiscono pubbliche risorse.

La Corte dei conti ha considerato rilevante e non manifestamente infondata la questione, in riferimento agli articoli 103, 97, 28, 81 e 3 della Costituzione. A sollevarla è stata un’istruttoria dei sostituti Davide Vitale e Licia Centro, coordinati dal procuratore capo Antonio Giuseppone. “La norma – spiega l’ordinanza – è inserita nell’ambito della legislazione di tipo emergenziale, che aveva come scopo espresso quello di rispondere all’esigenza di gestione e superamento della pandemia da covid 19″. Essa, però, “si pone in contrasto con i principi sopra indicati, perché la sua portata ampia appare irragionevole nell’attuale sistema di pesi e contrappesi fondato sull’inscindibile binomio potere/responsabilità tipico anche del diritto euro-unitario”.

La Procura scorge un irragionevole vocazione “generalista” dello scudo erariale, in barba al suo inserimento nella legislazione emergenziale. Si individua anche un “vulnus al principio di legalità dell’azione amministrativa”, in relazione ai principi di buon andamento ed efficienza, nonché al principio di responsabilità dei pubblici dipendenti. A detta degli inquirenti, lo scudo legalizzerebbe l’agire a prescindere dal rispetto delle norme minime cautelari e delle regole di prudenza, perizia e diligenza. E inoltre opererebbe una discriminazione irragionevole fra chi ha obblighi di controllo e vigilanza, e quanti hanno la gestione attiva. In altri termini è esente da responsabilità chi, con colpa grave, ha posto in essere l’atto illegittimo, per i fatti commessi dopo il 17 luglio 2020, entrata in vigore della norma censurata. Ed è invece chiamato a risponderne chi ha commesso gli identici fatti, ma prima dello scudo.

A parte questo, la norma acuisce “la discriminazione” tra lavoratori del settore privato e del settore pubblico, anche privatizzato: i primi, che già godono di un’esenzione per colpa lieve, adesso sono ancora più avvantaggiati dalla responsabilità per le sole condotte attive dolose o omissive gravemente colpose. La questione di costituzionalità è emersa quando la Procura contabile ha chiesto la condanna di sei carabinieri. Quella a titolo di dolo del cassiere della Legione Campania, e a titolo di colpa grave per chi avrebbe dovuto vigilare, ossia i responsabili del servizio amministrativo e della gestione finanziaria. Per due dei convenuti, cui si ascrivono condotte “gravemente colpose”, si sarebbe potuto applicare lo scudo erariale. Per la vicenda si ipotizzano 2 milioni spariti dai conti dell’Arma.