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E’ iniziato poco dopo le 13 il Consiglio dei Ministri chiamato a varare un nuovo decreto contenente ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Attese, in particolari, novità per quanto riguarda la ripresa delle attività commerciali e gli spostamenti tra le diverse regioni. Partendo proprio da quest’ultimo punto, a quanto pare non ci saranno “sconti” per chi desidera riabbracciare i propri congiunti residenti in regione diversa dalla propria.

Per tutti, infatti, gli spostamenti dovrebbero riprendere il 3 giugno, subito dopo la Festa della Repubblica. Si legge dalla bozza del decreto iniziata a circolare tra gli organi di stampa: Fino al 2 giugno 2020 sono vietati i trasferimenti e gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.

A decorrere dal 3 giugno 2020, – si legge ancora dalla bozza – gli spostamenti sul territorio nazionale possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree”.

Quanto alla ripresa delle attività, il decreto dovrebbe prevedere che: “Le attività economiche e produttive sono consentite a condizione che rispettino i contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di esercizio o in ambiti analoghi, adottati a livello nazionale. Le singole regioni possono adottare propri protocolli nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 o del comma 8″.