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Salerno – Il Giudice di Pace accoglie l’opposizione di Antonio Iannone alla ordinanza di ingiunzione emessa in suo danno dal Comune di Salerno in data 11 gennaio 2019 e, con sentenza, quindi annullata.

La questione riguarda l’affissione di alcuni manifesti e riporta alle elezioni europee 2014.

Il 24 aprile di quell’anno il Comune elevava un “verbale di accertamento di infrazione (…) perché affiggeva o faceva affiggere manifesti fuori dagli spazi consentiti contenenti messaggi pubblicitari inerenti le elezioni europee 2014 – violazione accertata il 24 aprile 2014 alle ore 15 in via San Leonardo – Via Trento”.

Da qui l’opposizione di Iannone e la costituzione del Comune attraverso il settore avvocatura.

Nella sentenza, il Giudice di Pace scrive: “L’opposizione è fondata e va accolta non sussistendo prove sufficienti della responsabilità dell’opponente. Dal verbale emerge che l’autore delle condotte attribuite non veniva individuato e che la responsabilità amministrativa veniva attribuita al ricorrente non in via diretta ma in via solidale con soggetto non identificato.

Dall’ordinanza emerge la difformità rispetto al verbale in merito alla individuazione di luogo ed ora di accertamento. La procedura applicativa di sanzioni risulta quindi illegittima per difetto di conformità tra verbale e successiva ordinanza. Difformità lesiva del diritto di difesa in mancanza di contestazione immediata della presunta infrazione. In ogni caso il verbale non è idoneo a provare la responsabilità in quanto risultano indeterminati orario e luogo di accertamento. Nell’ordinanza, difatti, veniva indicato un solo orario (ore 15) e venivano indicate due strade (via San Leonardo-Via Trento). Orbene, non è possibile la violazione al medesimo orario in due luoghi diversi. Il verbale prevede invece, due orari diversi (ore 15/19) e un elenco di luoghi. Risultano quindi indeterminati luogo e orario di accertamento dell’infrazione e in ogni caso non risultano indicate le prove a sostegno del dedotto rapporto di committenza/mandato attribuito dai verbalizzanti al ricorrente indicato come ‘responsabile in solido’ nel verbale.

La Pubblica Amministrazione procedente, sulla quale grava l’onere probatorio in ordine alla responsabilità, non forniva prove adeguate della responsabilità dell’opponente ed emetteva ordinanza in parte difforme dal verbale, in violazione del diritto di difesa, considerato anche il lungo periodo decorso tra l’elevazione del verbale e l’emissione dell’ordinanza (poco meno di cinque anni, ndr)”.

Iannone, nel frattempo eletto senatore, commenta: “Il Comune di Salerno mi aveva elevato ingiustamente delle multe per affissione abusiva di manifesti elettorali. Mi ha costretto ad una causa durata sette anni ma grazie all’avvocato Feola il Giudice di Pace ha riconosciuto la mia ragione. Non sanno manco elevare una multa (…), tanto se sbagliano pagano tutti i cittadini. Una vergogna”.

Nelle immagini che seguono sono stati oscurati i dati sensibili.