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Salerno – Cambia la disciplina della imposta di soggiorno a Salerno. A decorrere dal 1 giugno 2019 entrerà infatti in vigore il “Nuovo Regolamento Imposta Soggiorno”, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14/2019. 
Il Regolamento prevede nuove misure e modalità per il pagamento dell’imposta e disciplina gli obblighi dei gestori di tutte le strutture ricettive e dei locatori turistici operanti sul territorio di Salerno che – quali agenti contabili sottoposti al giudizio della Corte dei Conti – sono tenuti al riversamento e al rendiconto periodico al Comune di Salerno delle somme percepite a titolo di imposta. 
L’Ufficio Imposta di Soggiorno è ubicato presso il Settore Tributi del Comune, in via VI Settembre 1860 n.20 ed è accessibile il martedì e il giovedì dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 16 alle ore 17. Il nuovo regolamento statuisce: “L’imposta di soggiorno finanzia gli interventi in materia di turismo, di manutenzione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e dei servizi pubblici locali. Presupposto dell’imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere quali alberghi, alberghi diffusi, residenze turistico-alberghiere, case per ferie, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività di alloggio e prima colazione (bed&breakfast), agriturismi, strutture ricettive all’aria aperta, campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea. L’imposta è dovuta anche per pernottamenti in immobili ad uso abitativo per periodi inferiori ai 30 giorni (cd. locazioni brevi). Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno i residenti a Salerno; i minori di 12 anni; coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù; gli appartenenti alle Forze Armate, alle Forze dell’Ordine, alla Protezione Civile e alla Croce Rossa quando alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati dalle Autorità per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario; gli ospiti dalle strutture ricettive su richiesta dell’Amministrazione Comunale per finalità di promozione e sviluppo del territorio cittadino; il personale dipendente della struttura ricettiva e che lì svolge attività lavorativa”.

L’imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata alle tipologie di strutture ricettive.

L’importo giornaliero per persona e per un massimo di sette pernottamenti consecutivi è così determinato:
per i pernottamenti in alberghi a 4 e 5 stelle l’imposta di soggiorno è pari a 4 euro al giorno nel periodo dal 1 ottobre al 31 gennaio dell’anno successivo; 3 euro al giorno nel restante periodo dell’anno.
Per i pernottamenti in agriturismo, nelle residenze turistiche alberghiere e negli alberghi a 1, 2 e 3 stelle è pari a 3 euro al giorno nel periodo dal 1 ottobre al 31 gennaio; 2 euro al giorno nel restante periodo dell’anno.
Per i pernottamenti nelle strutture ricettive all’aria aperta – campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea, nonché, nei bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, locazioni brevi (fino a 30 notti) è pari a 1,50 euro al giorno per persona nel periodo dal 1 ottobre al 31 gennaio; 1 euro al giorno nel restante periodo dell’anno.

Chi pernotta nelle strutture ricettive al termine del soggiorno deve corrispondere l’imposta al gestore della struttura, che ne rilascia loro quietanza.

Controlli – Ai fini dell’attività di controllo il Settore Attività Produttive trasmette al Responsabile dell’Imposta ogni denuncia o segnalazione di inizio attività di una nuova struttura ricettiva nonché ogni variazione, sospensione e cessazione, anche di quelle già esistenti. Il Responsabile dell’Imposta  può chiedere alla Polizia Municipale e alla Guardia di Finanza di svolgere le attività di indagine ritenute necessarie a garantire la compiuta riscossione dell’imposta.

Sanzioni e interessi – Per l’omessa o infedele dichiarazione o per la mancata trasmissione del rendiconto di gestione da parte del gestore della struttura ricettiva, così come di chi incassa il canone o il corrispettivo nelle locazioni brevi, si applica – previo verbale di accertamento degli organi di Polizia – la sanzione amministrativa pecuniaria di 200 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro per la tardiva o incompleta dichiarazione da parte del gestore della struttura; per la violazione dell’obbligo di informazione alla clientela e per la mancata esposizione, ben visibile agli ospiti, del materiale informativo sull’applicazione dell’imposta di soggiorno;  per l’omesso, parziale o tardivo riversamento delle somme incassate a titolo di imposta di soggiorno; per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti. Nei casi di versamento dell’imposta di soggiorno -da parte del gestore della struttura ricettiva- in misura superiore rispetto al dovuto, l’eccedenza costituisce un credito che può essere compensato – anche d’ufficio – con gli eventuali debiti maturati dal gestore nei confronti del Comune di Salerno; il tutto nei modi e termini stabiliti dal Regolamento Generale delle Entrate.