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Salerno – L’avvocato salernitano Alfonso Mignone (foto), amministratore di MM Legal services – studio di diritto civile, diritto del turismo, diritto della navigazione e dei trasporti, contrattualistica internazionale e consulenza alle imprese di aviation e shipping – e presidente dell’International Propeller Club Port of Salerno, interviene sulla vicenda della Sea Watch 3 apportando elementi utili alla discussione sui poteri dello Stato in materia di ‘atti ostili’ nei confronti di navi ONG. Afferma: “Si possono compiere atti ostili contro le navi ONG che non rispettano il divieto di passaggio inoffensivo ai sensi dell’articolo 19, lett. G) Convenzione di Montego Bay? Occorre prima comprendere a quale regime giuridico debba essere sottoposta una nave ONG (rimando a G. Paccione, Quadro giuridico e ruolo delle navi «ong» nelle Operazioni di soccorso in mare, in www.diritto.it, 5 giugno 2019) e poi una risposta può darcela ‘Il Diritto internazionale applicabile ai conflitti armati sul mare’ – Manuale di Sanremo preparato da giuristi internazionali ed esperti navali riuniti dall’Istituto Internazionale di Diritto Umanitario e adottato nel giugno 1994 che ovviamente non è che un corpus di regole consuetudinarie. 
Se per nave mercantile, secondo il Manuale, si intende una nave diversa da una nave da guerra, da una nave ausiliaria o da una nave di Stato come una nave di servizio doganale o di polizia, che è utilizzata per scopi commerciali o privati (cfr. Parte I Sezione V del Manuale) si deve a giusta ragione ritenere una nave ONG come nave che rientra nella categoria ‘mercantile’ che spesso (come nel caso della Sea Watch 3) è registrata come nave da diporto e dovrebbe essere piuttosto abilitata come Search and Rescue Vessel. 
Le navi mercantili possono essere attaccate solo se esse rispondano alla definizione di obiettivo militare fornita dal Manuale. Le seguenti attività possono fare delle navi mercantili degli obiettivi militari: (omissis) e) disobbedire all’ordine di fermarsi o resistere attivamente alla visita (articolo 110 Convenzione di Montego Bay) , alla perquisizione o alla cattura (articolo 111 della medesima Convenzione) come recita la Parte II Sezione IV del Manuale. A questo punto sembrerebbe facile asserire che le navi ONG che non rispettano gli articoli 19, 110 e 111 possano incorrere in atti di guerra navale. Ma per il Manuale del 1994 risultano esenti da attacco ( Parte III Sezione III lett. ii ) le navi impiegate per missioni umanitarie, comprese le navi che trasportano beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile e le navi impegnate nelle azioni di assistenza e nelle operazioni di salvataggio. A completamento della normativa internazionale e delle regole di cui sopra vi è per l’Italia l’articolo 11 della Costituzione in cui è stabilito che il nostro Paese rifiuta la guerra come strumento di offesa o come mezzo per risolvere le controversie”. Dunque è da escludere l’utilizzo della forza nei confronti delle navi ONG a meno che siano esse per prime a compiere atti ostili”.