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Si chiude con una conferma totale della decisione di primo grado il contenzioso civile tra l’ex sindaco di Avellino, Gianluca Festa, e l’architetto Erminio Petecca,all’epoca dei fatti Presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Avellino. La Corte d’Appello di Napoli (Quarta Sezione Civile) ha rigettato l’impugnazione avanzata dall’ex primo cittadino irpino contro la sentenza n. 1995/2024 emessa dal Tribunale di Avellino.

 

La vicenda trae origine da una diretta trasmessa il 24 maggio 2021 sul canale social di Gianluca Festa. Durante il video, incentrato sulle vicende legate all’affidamento dell’incarico di progettazione della Dogana di Avellino all’architetto Fuksas, il primo cittadino aveva pronunciato nei confronti di Petecca affermazioni ed epiteti giudicati lesivi dell’onore e della reputazione professionale. Di qui la decisione del Presidente degli Archiettti, rappresentato dall’avvocato Ermanno Salvatore, di tutelarsi nelle sedi legali

Nello specifico, durante la diretta vennero impiegate o riportate parole come “sfessato”, “persone mediocri”, oltre agli appellativi “presidente fetecchia” e “presidente patacca”. Nonostante Festa sostenesse di aver meramente riportato espressioni dette da terzi senza condividerle, i giudici hanno ribadito che la loro riproposizione social ha rappresentato un “mero espediente retorico” con un chiaro intento denigratorio, del tutto superflua ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca o critica.

Il collegio giudicante della Corte d’Appello (composto dai magistrati Giuseppe De Tullio, Massimo Sensale e dal consigliere relatore Giuseppe Gustavo Infantini) ha ritenuto del tutto infondati i motivi di gravame presentati dalla difesa di Festa:

  1. Superamento dei limiti della continenza: La Corte ha sottolineato come l’uso di un profilo o bacheca Facebook sia in grado di raggiungere un pubblico vastissimo e indeterminato. Le espressioni usate non si sono mantenute nei confini del legittimo diritto di critica di rilevanza costituzionale (art. 21 Cost.), travalicando in attacchi personali e gratuiti.

     
  2. Sussistenza del danno alla reputazione: È stato confermato il pregiudizio patito dall’architetto Petecca, sia sotto il profilo personale sia sotto quello dell’immagine professionale, data la carica istituzionale ricoperta nell’ambito dell’Ordine degli Architetti e la forte risonanza avuta dalla diretta tra i cittadini e i professionisti dell’area avellinese.

  3. Equità del risarcimento: I giudici d’appello hanno confermato la quantificazione del danno biologico/esistenziale e reputazionale determinata in primo grado mediante le tabelle del Tribunale di Milano per le diffamazioni di “modesta gravità”.

     

Con la sentenza depositata il 22 settembre 2026 (P.Q.M.), la Corte d’Appello di Napoli ha dunque rigettato l’appello presentato da Gianluca Festa contro la pronuncia del Tribunale di Avellino (che lo vedeva condannato al risarcimento di 12.000,00 euro oltre alle spese di primo grado), condannandolo al pagamento delle ulteriori spese legali per il secondo grado di giudizio, liquidate in 3.966,00 euro (oltre al rimborso forfettario del 15%, CPA ed IVA) in favore del difensore dell’architetto Petecca.
Infine sono stati
Rilevatin i presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione