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Irpiniambiente ha avviato un approfondimento sulla recente sentenza n. 4615/2026 del Consiglio di Stato, che interviene sul rapporto tra i corrispettivi riconosciuti ai gestori del servizio rifiuti e il metodo tariffario definito da ARERA.

La pronuncia nasce da una vicenda che riguarda alcune società private affidatarie dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti a seguito di procedure di gara ad evidenza pubblica, nelle quali gli operatori avevano formulato una propria offerta economica con ribasso rispetto al prezzo fissato come base di gara.

Va tuttavia, preliminarmente, evidenziata una differenza sostanziale rispetto alla posizione di Irpiniambiente. La sentenza riguarda operatori privati che avevano acquisito il servizio attraverso procedure di gara, formulando una propria offerta economica e un ribasso. Irpiniambiente nasce invece nel quadro della normativa che ha previsto la costituzione delle società provinciali per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti e opera sulla base degli affidamenti previsti da tale disciplina, non come aggiudicataria di una gara d’appalto. La diversa origine e natura dei rapporti impone pertanto cautela nel trasferire automaticamente alla posizione di Irpiniambiente le conclusioni riferite alla specifica fattispecie esaminata dal Consiglio di Stato.

Al centro del contenzioso vi è il principio introdotto dallo Schema tipo di contratto di servizio approvato da ARERA con deliberazione n. 385/2023/R/rif, secondo il quale il corrispettivo spettante al gestore deve mantenersi coerente con i costi riconosciuti dal metodo tariffario.

Il Consiglio di Stato, riformando la precedente decisione del TAR Lombardia, ha riconosciuto la centralità di tale principio di coerenza tra corrispettivo contrattuale e metodo tariffario ARERA.

La sentenza distingue, in particolare, due situazioni. Qualora il corrispettivo contrattuale risulti superiore al limite derivante dalla regolazione tariffaria, esso deve essere ricondotto entro tale limite. Qualora, invece, l’operatore abbia liberamente formulato in gara un prezzo inferiore, non può pretendere il successivo automatico allineamento alla tariffa, poiché tale differenza deriva dalla scelta imprenditoriale compiuta in sede di gara.

In altri termini, la sentenza impedisce che la tariffa ARERA venga utilizzata per ottenere automaticamente un prezzo maggiore di quello offerto in gara, ma non impedisce di adeguare il rapporto quando intervengano i presupposti previsti dalla legge e dalla regolazione.

La portata della pronuncia, tuttavia, non può essere limitata a questo principio.

Lo stesso Consiglio di Stato chiarisce infatti che la disciplina regolatoria ARERA e quella dei contratti pubblici non sono incompatibili e che la necessaria coerenza del corrispettivo con il metodo tariffario non elimina la revisione dei prezzi né gli ulteriori strumenti di riequilibrio previsti dall’ordinamento.

La sentenza individua, al contrario, un vero e proprio «cumulo di rimedi – legali, convenzionali e regolatori – tutti funzionali al ripristino o al mantenimento dell’equilibrio contrattuale».

Accanto agli strumenti previsti dalla disciplina dei contratti pubblici restano quindi operanti quelli propri della regolazione ARERA, compresi i meccanismi attraverso i quali possono essere affrontate le sopravvenienze e le variazioni dei fattori produttivi che incidono sulla gestione.

È importante, inoltre, distinguere il prezzo contrattuale dai costi del servizio. La sentenza esclude che il gestore possa ottenere automaticamente la differenza tra il prezzo liberamente offerto in gara e il limite tariffario, ma non afferma che siano irrilevanti i costi effettivamente necessari alla gestione.

Restano infatti riconoscibili, secondo le condizioni e attraverso gli strumenti previsti dall’ordinamento, i costi efficienti, utili e ammissibili, mentre non possono trovare copertura costi superflui o inefficienti.

Ne deriva un sistema nel quale contratto, regolazione tariffaria e sostenibilità economico-finanziaria della gestione devono essere letti congiuntamente, senza automatismi né in un senso né nell’altro.

L’applicazione dei principi affermati dal Consiglio di Stato deve quindi tenere conto delle condizioni del rapporto contrattuale e della loro evoluzione, verificando la ricorrenza dei presupposti per l’attivazione degli strumenti di revisione e riequilibrio previsti dall’ordinamento.

La decisione si colloca nel solco di una maggiore integrazione tra disciplina speciale di settore e disciplina generale dei contratti pubblici, superando la contrapposizione rigida tra autonomia negoziale e regolazione tariffaria e approdando a una ricostruzione più sistematica, fondata sulla coerenza tra contratto, tariffa regolata e sostenibilità complessiva del servizio.

In sintesi, la sentenza non esclude affatto la rilevanza dei i costi del servizio sul corrispettivo: ammette infatti esplicitamente il riconoscimento dei costi efficienti, utili e ammissibili, indicando in maniera esplicita sia al gestore che alla PA la possibilità di utilizzare gli strumenti regolatori e contrattuali predisposti dall’ordinamento 

La sentenza del Consiglio di Stato rappresenta un ulteriore e importante elemento interpretativo, da valutare nella sua interezza e nel quadro complessivo della disciplina regolatoria e contrattuale del servizio.