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Com’è noto, in merito all’atto di decadenza dalla carica di Presidente dell’Azienda Speciale ASEA dott. Alfredo Cataudo, atto a suo tempo emesso dal Segretario Generale della Provincia di Benevento e successivamente annullato dal TAR Campania, è intervenuta nei giorni scorsi una sentenza del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso presentato dalla stessa Provincia e, dunque, non ha accolto la richiesta di riforma del pronunciamento della Magistratura amministrativa di prima istanza.
Nel commentare tale decisione del Consiglio di Stato, l’avvocato che tutelava in giudizio la Provincia, il Prof. Felice Laudadio, ha evidenziato alcuni punti della sentenza, che di seguito si riassumono. 
A giudizio del prof. Laudadio, innanzitutto, il Consiglio di Stato ha riconosciuto la “incertezza della disciplina del rapporto giuridico” inerente la trasformazione dell’Asea da Società per azioni ad Azienda Speciale operata con deliberazione dall’allora Commissario Straordinario della Provincia, prof. Cimitile. 
Laudadio, sul punto, ha evidenziato che per il Consiglio di Stato “la questione è controversa in giurisprudenza ma sostenuta da condivisibile dottrina” e che, pertanto, lo stesso Consiglio abbia riconosciuto “non priva di fondamento la tesi della Provincia che ha sostenuto l’inapplicabilità del principio di continuità dei rapporti giuridici” (di cui all’art. 2498 C.C.), “relativamente al procedimento di nomina ed alla definizione dei requisiti per la nomina ad amministratore dell’Ente risultante dalla trasformazione da società per azioni ad Azienda Speciale”.
Dalla disamina della sentenza, dunque, secondo Laudadio, si dimostra “la novità, la complessità e la oggettiva incertezza ricostruttiva della questione relativa, come detto, “alla controversa natura del rapporto che lega gli amministratori alle società di capitali”. 
Il Consiglio di Stato, inoltre, afferma che “uno degli effetti indiretti ed immediati che si realizzano”, una volta che la trasformazione sia divenuta efficace, “è la cessazione degli organi della società. Esclude, però, solo l’incompatibilità assoluta tra organi della spa e organi dell’azienda speciale. Il Commissario  Straordinario della Provincia ha optato per quest’ultima opzione”. 
L’avv. Laudadio, osserva ancora come, dalla lettura della sentenza, “emerga chiaramente che nell’atto di decadenza firmato dal Segretario Generale non si accertino violazioni di legge”. Si procede solo ad  “interpretazione dell’atto amministrativo, da cui discendono conseguenze giuridiche”.
Il docente fa rilevare, altresì, che dalla lettura delle motivazioni emerge che “con l’atto di trasformazione si procede ad una proroga biennale degli amministratori, per cui la scadenza resta comunque fissata a marzo 2018”.
Infine, a riprova della complessità della vicenda, secondo Laudadio, il Consiglio di Stato ha compensato tra le parti in causa le spese del doppio grado di giudizio con queste parole: “considerata la novità delle questioni giuridiche trattate”.
Nel frattempo il Consiglio Provinciale ha approvato le modifiche alla Statuto dell’A.S. ASEA, che tra l’altro prevede la figura dell’Amministratore Unico, al quale non compete alcun compenso se non il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell’incarico ricoperto.