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Benevento –  Fioravante Bosco, segretario generale aggiunto della Uil Avellino/Benevento, in merito ai rilievi formulati dal Movimento 5 Stelle circa l’impossibilità di essere designato quale segretario di una commissione per la selezione, con bando di mobilità di cinque agenti di polizia municipale, fa presente quanto segue: “Il divieto della partecipazione alle commissioni giudicatrici di concorsi di pubblico impiego di rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali, sancito dall’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fa riferimento ai rappresentanti sindacali, in seno alla commissione aggiudicatrice, designati dalle associazioni sindacali e a quelli scelti come commissari in ragione dell’appartenenza a un’associazione sindacale. Non rileva, invece, ai fini del predetto divieto, il fatto che il componente della commissione del concorso sia anche un rappresentante sindacale, quando sia scelto per la sua qualifica, cioè in ragione del suo ufficio, diversamente si integrerebbe una lesione della libertà di associazione delle persone che, per ragione delle loro qualifiche professionali, hanno titolo per essere componenti di commissioni giudicatrici.

Così si è espresso il Consiglio di Stato, sezione V, nella sentenza 23 ottobre 2007, n. 5572, che ha accolto il ricorso di una candidata vincitrice di un concorso pubblico che si era vista annullare dal giudice di primo grado, tra l’altro, per l’illegittima composizione della commissione giudicatrice, in quanto un membro della commissione rivestiva una carica sindacale. L’alto Consesso ha motivato la propria decisone, delineando la “ratio” della norma che vieta la partecipazione alle commissioni giudicatrici di rappresentanti sindacali, che ha lo scopo di preservare la terzietà delle commissioni giudicatrici e a scongiurare l’attribuzione di pubbliche funzioni ai sindacati, che sono semplici e libere associazioni private e non devono prendere il posto dei pubblici poteri.

Difatti, la ratio dell’art. 35, comma 1, lett. e), del decreto legislativo n. 165 del 2001 è di evitare che siano componenti delle commissioni di concorso soggetti investiti di cariche comportanti il pericolo della deviazione del giudizio tecnico verso interessi di parte o comunque diversi da quelli propri del concorso. Al riguardo il Consiglio di Stato ha sottolineato che: “

  1. l’interpretazione di questa normativa comporta la ponderazione dei due principi dell’imparzialità dell’azione amministrativa e della possibilità di accesso per tutti i cittadini agli uffici pubblici essendo necessario, perché il primo principio sia garantito senza sacrificio ingiustificato del secondo, il ricorso a criteri puntuali per l’applicazione dei divieti di partecipazione alle commissioni di concorso (Sez. VI, 1 giugno 2010, n. 3461; Sez. V, 27 luglio 2002, n. 4056);
  2. occorre, di conseguenza, che ricorra un “qualche elemento di possibile incidenza fra l’attività esercitabile da colui che ricopre cariche, politiche, sindacali o professionali e l’attività dell’ente che indice il concorso, altrimenti la disposizione verrebbe a generalizzare in modo eccessivo e senza adeguata giustificazione il sospetto di imparzialità anche nei confronti di soggetti che non gestiscano alcun potere rilevante e perciò non siano comunque idonei, sia pure da un punto di vista astratto, a condizionare la vita dell’ente che indice la selezione” (Sez. V, 21 ottobre 2003, n. 6526).

Sono sereno, come sempre, – dichiara Fioravante Bosco perché il mio ruolo in quella commissione al comune di Benevento, non era quello di esaminare i candidati, ma di rendere un servizio al mio datore di lavoro per la speditezza delle operazioni selettive in un momento in cui erano in corso altre procedure concorsuali”.