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Riceviamo una riflessione dell’avvocato Vincenzo Sguera, impegnato anche a palazzo Mosti nella funzione di Consigliere Comunale, in merito ad una recentissima ordinanza del Tar Lazio in merito agli ultimi dpcm assunti dal presidente del Consiglio Conte. Scrive Sguera:

“Ci sarà pure un giudice a Berlino…!” pensava il famoso mugnaio dell’opera di Bertold Brecht nella speranza di vedersi riconosciuti i propri diritti e riparato l’abuso subito.

Noi possiamo assicurare, invece, che un giudice a Roma c’è. L’ordinanza recentissima del Tar Lazio (del 6 dicembre u.s.), perfettamente motivata, ci conforta nella consapevolezza che il richiamo all’esercizio legittimo del potere pubblico abbia un senso compiuto anche in tempi di emergenza sanitaria, in ragione del controllo svolto dal giudice.

Il Potere non è assoluto, né più agire in modo irragionevole o capriccioso ma deve muoversi, sempre e comunque, entro il perimetro della legalità normativa tracciato dalla Costituzione e dalle leggi ordinarie dello Stato.

Nel caso di specie, il collegio romano ha censurato le patenti carenze motivazionali della previsione del dpcm del 3 novembre 2020 (art. 1, comma 1, lett. b) che obbliga tutti i bambini a scuola ad indossare la mascherina per l’intera durata dell’orario scolastico, rilevando come un tale obbligo sancito in modo generale ed assoluto possa, in certe circostanze, recare una lesione del diritto fondamentale alla salute (nella specie, si parla di minori di età compresa fra i 6 e gli 11 anni).

Per la cronaca, anche un tribunale amministrativo tedesco (di Müster) ha di recente dichiarato illegittima la previsione dell’obbligo assoluto della mascherina a scuola, allorquando ci sia già il rispetto del distanziamento sociale.

Le sentenze in parola suonano di grande conforto per ognuno di noi, ci rassicurano che lo Stato di diritto si afferma ed opera anche in momenti ed esperienze difficili o straordinarie, come quella presente; che i provvedimenti del potere pubblico irragionevoli non possono giustificarsi nemmeno facendo appello all’emergenza, ma che in ogni esercizio tale potere è vincolato alla ragionevole considerazione di tutti i diritti e gli interessi coinvolti nella decisione.

Tale conforto, poi, aumenta se si ritiene che anche quest’ultimo dpcm (del 3 dicembre) si mostri per certi aspetti poco in linea con i vincoli giuridici imposti dallo Stato costituzionale di diritto, laddove, ad es., si prevede l’adozione di misure la cui efficacia, nell’ottica della prevenzione del rischio sanitario, è dubbia; o, ancora, allorquando si stabilisce un termine minimo inderogabile di applicazione delle misure limitative di diritti costituzionali anche se, in ipotesi, fossero venute meno prima le condizioni per il loro mantenimento.

Occorre, perciò, mantenere alto il livello del controllo, non solo giurisdizionale, sull’esercizio del potere istituzionale, tanto più quando in gioco ci sono valori primari, come la libertà e la salute.

C’è di certo un giudice a Roma: occorre chiedersi, piuttosto, se ci sia anche una Politica all’altezza del suo nobile ruolo… !