E’ stata reintegrata una operatrice socio-sanitaria che era stata licenziata nell’ottobre 2024 per un cambio di appalto. Secondo quanto rende noto la segreteria regionale Fp Cgil, il Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro ha, infatti, “dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato alla signora Nadia Deynat, una dipendente storica del Centro di Fisiocinesiterapia Serapide S.p.A.”.
La lavoratrice, ricorda il sindacato, “assunta nel 2000 come operatore socio-sanitario, era stata licenziata nell’ottobre 2024 a seguito della perdita, da parte del Centro Serapide, dell’appalto per la gestione della Rsa Toiano di Pozzuoli”. Nonostante l’operatrice fosse stata riassunta dalla società subentrante (Innotec Soc. Coop.) in virtù della clausola sociale, ha impugnato il licenziamento sostenuta dalla Fp Cgil Area Metropolitana di Napoli contestando la legittimità del recesso datoriale.
“Il giudice ha stabilito che la cessazione di un appalto non giustifica automaticamente il licenziamento se l’azienda non dimostra l’impossibilità di ricollocare il lavoratore presso altre sedi o appalti attivi – spiega la Fp Cgil – Secondo la sentenza, il Centro Serapide non ha fornito prova adeguata dell’impossibilità di reimpiegare la dipendente in mansioni equivalenti o inferiori presso le proprie strutture, rendendo il licenziamento privo di una reale giustificazione oggettiva”. “Questa sentenza, la terza all’interno della stessa procedura di licenziamento, conferma un principio fondamentale: la tutela del lavoratore non viene meno con il cambio appalto”, commenta Marco D’Acunto, segretario regionale della Fp Cgil con delega alla sanità privata.
La lavoratrice, ricorda il sindacato, “assunta nel 2000 come operatore socio-sanitario, era stata licenziata nell’ottobre 2024 a seguito della perdita, da parte del Centro Serapide, dell’appalto per la gestione della Rsa Toiano di Pozzuoli”. Nonostante l’operatrice fosse stata riassunta dalla società subentrante (Innotec Soc. Coop.) in virtù della clausola sociale, ha impugnato il licenziamento sostenuta dalla Fp Cgil Area Metropolitana di Napoli contestando la legittimità del recesso datoriale.
“Il giudice ha stabilito che la cessazione di un appalto non giustifica automaticamente il licenziamento se l’azienda non dimostra l’impossibilità di ricollocare il lavoratore presso altre sedi o appalti attivi – spiega la Fp Cgil – Secondo la sentenza, il Centro Serapide non ha fornito prova adeguata dell’impossibilità di reimpiegare la dipendente in mansioni equivalenti o inferiori presso le proprie strutture, rendendo il licenziamento privo di una reale giustificazione oggettiva”. “Questa sentenza, la terza all’interno della stessa procedura di licenziamento, conferma un principio fondamentale: la tutela del lavoratore non viene meno con il cambio appalto”, commenta Marco D’Acunto, segretario regionale della Fp Cgil con delega alla sanità privata.



















