Mazzata in Cassazione per 43 dipendenti di ruolo della Regione Campania, costretti a restituire migliaia di euro a testa. Sono somme percepite grazie a fondi istituiti da due leggi regionali, poi dichiarate incostituzionali nel 2019. La Suprema Corte ha respinto il ricorso dei lavoratori, ma c’è dell’altro. Secondo alcune interpretazioni della sentenza, depositata il 17 giugno, al recupero del denaro potrebbero essere soggetti anche i dipendenti comandanti e distaccati. Un bel guazzabuglio, insomma.
La vicenda parte nel 2020, quando i ricorrenti si vedono chiedere indietro i soldi dalla Regione. L’anno prima, la Consulta aveva dichiarato illegittime due leggi del 2001 e del 2002, con le quali si istituiva un fondo per le risorse del trattamento economico accessorio, nonché per l’incremento dell’attività istituzionale e l’assistenza agli organi. Nei due precedenti gradi di giudizio, i giudici accoglievano i ricorsi solo nei limiti della prescrizione. La sezione lavoro della Cassazione ha invece confermato la pronuncia della Corte d’appello di Napoli. Inoltre, la sentenza definitiva si occupa della sanatoria, intervenuta nel 2025 con la conversione in legge del decreto Pubblica Amministrazione. Una norma, in particolare, punta a sanare le posizioni dei dipendenti inseriti negli uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Ovvero negli staff. La fattispecie sarebbe adesso individuata dagli ermellini come uno spartiacque. Secondo l’opinione di alcuni, gli staffisti – di ruolo o comandati – sarebbero gli unici a potersi salvare dalla tagliola del recupero somme. Questo, proprio in virtù della legge di sanatoria. Per tutti gli altri dipendenti, comandati compresi, sarebbe viceversa alto il rischio di vedersi recapitare richieste di restituzione delle indennità integrative.
“L’applicazione della regola di sanatoria al caso di specie (dei ricorrenti, ndr) – scrive la Cassazione – richiederebbe pertanto un aperto e diretto disattendimento di quel giudicato costituzionale, non giustificabile in via interpretativa, alla luce del contesto in cui la disposizione è inserita, e proprio in ragione della estrema genericità della stessa”. D’altronde, considerano i giudici, “le regole di sanatoria hanno carattere eccezionale e come tali devono ritenersi di stretta e rigorosa interpretazione. La regola di sanatoria non ha fatto, né avrebbe potuto validamente far salvi gli effetti delle leggi regionali dichiarate incostituzionali”. Oltre a ciò, “gli stessi ricorrenti – afferma la sentenza – danno sostanzialmente atto della circostanza, nel ricostruire l’applicazione “storica” dell’istituto, in termini che sostanzialmente riflettono che le indennità in questione vennero erogate per lo più in via generale per categorie dei dipendenti, sul presupposto che tutti avessero la possibilità di contribuire in qualche modo alle esigenze di supporto degli organi politici, prescindendo del tutto dalla stabile applicazione di alcuno ad un ufficio di staff – diretta collaborazione”. E questo, secondo la Cassazione, non si sarebbe potuto fare. A renderlo impraticabile, il disposto della Corte Costituzionale nel 2019. La Consulta infatti bacchettava proprio le elargizioni ‘indistinte’ a tutto il personale, comandato o distaccato presso il Consiglio regionale. Il ragionamento di alcuni, dopo la sentenza in Cassazione, prende di mira l’errore della ‘generalità’. Comandati e distaccati avrebbero percepito queste indennità in via generale e fissa, sul solo presupposto di prestare servizio presso la struttura consiliare. La sanatoria però potrebbe non applicarsi loro, perché in molti casi avrebbero fornito prestazioni ordinarie. Cioè non sarebbero stati inseriti in modo stabile e fiduciario negli staff. Ma una conferma, o una smentita, potrà darla solo la Regione: provando o meno a recuperare le somme.




















