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Contursi Terme (Sa)- “Ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione”. È quanto deciso nella sentenza numero 907/2021, dai giudici del Tar di Salerno, Nicola Durante, Paolo Severini e Igor Nobile, che hanno respinto il ricorso proposto dal Comune di Contursi Terme difeso dall’avvocato Michele Cuozzo contro il Consorzio Asi Salerno rappresentato dall’avvocato Domenico Leone, circa la richiesta di Palazzo di città, di annullare o modificare l’ordinanza di ingiunzione di pagamento avanzata dal Consorzio di circa 221mila euro per occupazione suoli siti nell’area Tufaro.

Al centro della querelle giudiziaria, l’ordinanza di ingiunzione di pagamento numero 2093 del 9.04.2021 emessa dal Consorzio per le Aree Industriali e notificata al Comune di Contursi Terme il 13.04.2021, per l’occupazione dei suoli sui quali sorge il campo sportivo polivalente sito nella zona industriale dell’area Tufaro e per la quale Palazzo di Città aveva presentato ricorso al Tar.

Ordinanza che riporta una cifra di ben 220.630,00 euro di canone che l’Ente di Palazzo di città dovrebbe pagare al Consorzio Asi per l’occupazione dei suoli dove è ubicato il centro sportivo polivalente per gli anni che vanno dal 2011 al 2020. Cifra, a cui il Comune aveva fatto ricorso perché i suoli fino allo scorso anno erano occupati dalla Provincia di Salerno, quest’ultimo Ente incaricato di effettuare i lavori di realizzazione dell’imponente opera pubblica costata oltre mezzo milione di euro.

Una maxi-opera realizzata quindi, dalla Provincia e consegnata al Consorzio che è proprietario dei suoli demaniali sui quali sorge l’area industriale-termale del Tufaro e per la cui occupazione durante il periodo di durata dei lavori, ora l’Asi “batte cassa” presso il Comune di Contursi che nei mesi scorsi si è rivolto ai giudici amministrativisti.

Contenzioso giudiziario che ha visto il Tar dichiarare “inammissibile il ricorso” poiché, scrivono nella sentenza i magistrati salernitani- “si tratta un rapporto privatistico avente ad oggetto la proprietà dell’immobile e non un rapporto amministrativo”, rinviando quindi tutto dinanzi alla magistratura ordinaria.