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Salerno – L’ordinanza pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) mette fine alla querelle tra Anas e Comuni costieri da una parte e operatori turistici privati dall’altra, qui in qualità di ricorrenti “per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia” dell’ordinanza 337 del 19 luglio 2019 con la quale l’A.N.A.S. ha imposto, a decorrere dal 01 aprile 2020, una nuova disciplina del traffico lungo la Strada Statale 163 Amalfitana (dal Km 4+850 – Piano di Sorrento, al km 49+600  – bivio per Raito del Comune di Vietri sul Mare) “disponendo divieti, obblighi e limitazioni in danno dei ricorrenti, tutti operatori nel settore turistico – alberghiero nonché del connesso trasporto; dell’ordinanza di regolamentazione del traffico veicolare sulla strada Amalfitana all’interno della tratta di centro abitato dei Comuni di Vietri sul Mare, Cetara, Atrani, Amalfi, Ravello e Positano”, si legge nel documento.

Nel merito: “La domanda cautelare di sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati non appare suscettibile di favorevole apprezzamento atteso che tali provvedimenti sono volti alla tutela di pubblici interessi (sicurezza stradale, fluidità della circolazione, sostenibilità dei flussi veicolari, regolare espletamento dei servizi di pubblico soccorso, di pronto intervento, di pubblica necessità e in generale dei collegamenti a servizio del territorio, tutela dell’ambiente, della salute, della vivibilità del territorio stesso) che risultano prevalenti rispetto agli interessi privati fatti valere dai ricorrenti; le ordinanze impugnate si inseriscono in un più ampio progetto, peraltro progressivamente attuato, di regolamentazione e modulazione della viabilità per una migliore gestione del traffico, destinato a concludersi con l’istituzione di una ZTL. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), respinge la domanda cautelare”.