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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), ha respinto il ricorso per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia della ordinanza del Comandante della Capitaneria di Porto di Salerno n. 9 del 24.01.2024, che ha approvato il Regolamento degli Accosti per i Porti che ricadono nel Circondario Marittimo di Salerno. Provvedimento attraverso il quale il comandante Attilio Maria Daconto ha prescritto limiti di lunghezza per le unità navali da traffico passeggeri per gli accosti in banchina nei Porti di Cetara ed Amalfi introducendo un intervallo temporale minimo di 5 minuti tra gli accosti (partenza – arrivo) per tutti gli scali portuali tra i comuni che collegano i porti della costiera amalfitana. Un argomento già oggetto anche di due riunioni in Prefettura che si sono concluse con un nulla di fatto perché già in quelle occasioni la Capitaneria di Porto di Salerno, facendo presente di aver adottato il regolamento per esigenze di sicurezza, non aveva dato nessuna possibilità di retrocedere rispetto alle decisioni assunte.
E di fatto, anche i giudici del Tar fanno presente che, “nel bilanciamento dei contrapposti interessi, risulta assolutamente prevalente quello alla sicurezza delle persone e dei mezzi nella navigazione e nella manovra all’interno delle aree portuali. Come di legge nell’ordinanza, “tale valutazione di sicurezza deve tener conto delle caratteristiche e della conformazione dei porti, delle dimensioni delle banchine di accosto destinate ai mezzi per il trasporto passeggeri, della vicinanza delle aree di ormeggio e di circolazione delle imbarcazioni da diporto, della vicinanza di stabilimenti balneari e di bagnanti, della concentrazione in non ampissimi specchi d’acqua di persone e imbarcazioni”. Il Tar dunque dá pienamente ragione al comandante Daconto: “Il provvedimento in questione, di conseguenza, stante anche la natura regolamentare e il contenuto ampiamente discrezionale, non appare illogico o irragionevole ma anzi volto alla prudente disciplina delle attività svolte nei porti in questione, incidendo peraltro solo in via indiretta su provvedimenti autorizzatori di cui è destinataria la ricorrente, adottati peraltro da altra Autorità”.