La Corte d’appello di Salerno sezione lavoro ribalta la sentenza di primo grado: sette ex giornalisti del quotidiano la Città vincono la causa contro la Quotidiani Locali s.r.l., ora divenuta Fondazione Vito di Canto ente terzo settore. La vicenda è complessa, e registra anche un capitolo penale. La Città, storico quotidiano di Salerno, è acquistato nel 2016 da Edizioni Salernitane srl. A cedere il ramo d’azienda è il gruppo Finegil, editore di Repubblica, L’Espresso e di una galassia di giornali locali. Nel 2017 il giornale è venduto a Editori Regionali Campania, società neocostituita, interamente partecipata da una fiduciaria. Due mesi dopo l’acquisto, tuttavia, Editori Regionali Campania affitta la testata ad Edizioni Salernitane. Ma nel febbraio 2019, Edizioni Salernitane si pone in liquidazione volontaria, avviando la procedura di risoluzione di tutti i rapporti di lavoro: 13 giornalisti vengono messi in mobilità. Il provvedimento ha pure un risvolto disciplinare, riguardante il direttore Antonio Manzo, sanzionato nel 2021 dall’Ordine giornalisti Campania con la censura, per “condotta deontologicamente scorretta” nei confronti dei colleghi della redazione. Alla liquidazione dell’azienda, il contratto di affitto si risolve. Editori Regionali Campania quindi noleggia la Città alla Quotidiani Locali, altra società appena nata. E dopo un mese di assenza, la Città torna nelle edicole: la redazione, tuttavia, è in gran parte formata da altri giornalisti. In sella alla direzione resta Manzo (fino al 2020). Infine, nel gennaio 2022, Quotidiani Locali diventa proprietaria della testata. Il capitale sociale della società editrice, un mese prima, è stato acquisito per intero da Vito Di Canto. A fine 2021 la Quotidiani Locali srl si trasforma nella Fondazione Vito Di Canto Ets.
Sette dei giornalisti finiti in mobilità nel 2019 – Vito Bentivenga, Clemy De Maio, Maurizio D’Elia, Piero Delle Cave, Enrico Scapaticci, Michele Spiezia e Monica Trotta -, nel 2022 ricorrono al giudice del lavoro. Il quale, tuttavia, rigetta l’istanza. Diversa opinione hanno i giudici di secondo grado. L’appello è accolto e viene sancito il diritto dei lavoratori appellanti alla reintegrazione ad opera della Quotidiani Locali. “Con riammissione degli stessi nel posto di lavoro e – si legge nella sentenza – nelle mansioni che occupavano prima della messa in mobilità o, in caso di impossibilità oggettiva, in posto equivalente sotto il profilo delle mansioni”. In più, Quotidiani Locali è condannata al risarcimento del danno subito dai lavoratori, ragguagliato in un’indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto percepita da ciascuno di loro, dal 25 febbraio 2019 (data di messa in mobilità) fino all’effettiva reintegrazione. La pronuncia dichara anche la contumacia di Editori Regionali Campania s.r.l. .
Gli elementi valutati dal collegio, “considerati unitariamente, depongono nel senso dell’avvenuta cessione di azienda – motiva la sentenza – dalla Edizioni Salernitane alla Editori Regionali Campania e nel successivo affitto della medesima azienda alla Quotidiani Locali”. In tale prospettiva, “i contratti esaminati (14.6.2017, 2.8.2017 e 25.2.2019), vanno dichiarati parzialmente simulati – affermano i giudici -, poiché nella sostanza dissimulanti la suddetta cessione di azienda e il successivo affitto della medesima”. Pertanto, secondo il collegio, trova applicazione “la previsione di cui all’art. 2112 c.c. (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda, ndr), con la conseguenza che i rapporti di lavoro dei giornalisti appellanti con la Edizioni Salernitane devono intendersi continuati dapprima con la Editori Regionali Campania e successivamente con la Quotidiani Locali, non essendoci stata valida risoluzione”. Infatti, in conseguenza “della traslazione di detti rapporti di lavoro – argomenta la sentenza -, sono inefficaci i provvedimenti di messa in mobilità e di attivazione della procedura di licenziamento collettivo posti in essere dalla Edizioni Salernitane (in quanto la società non era più titolare dei rapporti di lavoro)”.


















