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 Il sindaco di Avellino Nello pizza ha firmato una nuova ordinanza per disciplinare la movida estiva e tutelare la quiete pubblica nelle aree della città maggiormente interessate dalla presenza di locali e attività di somministrazione. Il provvedimento resterà in vigore fino al 31 agosto 2026 e introduce limitazioni alla vendita per asporto di bevande alcoliche, agli intrattenimenti musicali e all’utilizzo di contenitori in vetro e lattine.

L’ordinanza interessa gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita di bevande e le attività artigianali con vendita per asporto situati nelle zone del Centro Storico, Corso Vittorio Emanuele II, via De Conciliis, via Tuoro Cappuccini, via Scandone e via Fariello (Autostazione AIR).

Fino al 31 luglio 2026 sarà vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche:

  • dal lunedì al giovedì dalle ore 00:00;
  • il venerdì e il sabato dalle ore 01:00;
  • la domenica dalle ore 00:30.

Negli stessi orari sarà inoltre vietato lo svolgimento di intrattenimenti musicali, sia all’interno dei locali sia nelle pertinenze esterne.

Dal 1° agosto al 31 agosto 2026, invece, il divieto scatterà tutti i giorni dalle ore 01:00, sia per la vendita per asporto di alcolici e superalcolici sia per gli intrattenimenti musicali.

L’ordinanza introduce anche ulteriori restrizioni. Dalle ore 20:00 le grandi e medie strutture di vendita non potranno più effettuare la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Sempre dalle 20:00, tutte le attività dovranno vendere per asporto qualsiasi bevanda, alcolica o analcolica, esclusivamente in contenitori monouso, con il divieto assoluto di utilizzare bottiglie in vetro e lattine, compresi i distributori automatici.

L’obiettivo del provvedimento

L’Amministrazione comunale motiva la decisione con la necessità di garantire la tutela della quiete pubblica durante il periodo estivo, quando le emissioni sonore risultano maggiormente percepite dai residenti a causa delle finestre aperte. Tra le principali fonti di disturbo vengono indicati gli intrattenimenti musicali e il rumore prodotto dagli assembramenti nelle aree della movida.

Resta fermo l’obbligo di rispettare i limiti di emissione sonora previsti dalla normativa vigente. Il Comune si riserva inoltre la possibilità di modificare gli orari o introdurre ulteriori limitazioni qualora emergano esigenze di ordine pubblico, sicurezza urbana, tutela della salute o della quiete pubblica, nonché di autorizzare, in via eccezionale e previa motivata istanza, specifiche manifestazioni in deroga.

Sanzioni

La violazione dell’ordinanza comporta una sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro. In caso di reiterazione della violazione nel corso dello stesso anno solare, oltre alla sanzione pecuniaria, potrà essere disposta la sospensione dell’attività da uno a sette giorni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.