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Il sindaco di Avellino Gianluca Festa ha firmato l’ordinanza n° 499/2023 con cui vieta l’abbruciamento di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all’esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, negli orti, giardini, parchi pubblici e privati su tutto il territorio comunale fino al 30 giugno 2024. Di seguito l’ordinanza completa.

Proprio qualche giorno fa i dati dell’Osservatorio di Montevergine (LEGGI QUI)

Di seguito la disposizione:
“Il Sindaco
Premesso che: – con la Legge Regionale n. 36 del 03/08/2020 “Disposizioni urgenti in materia di qualità dell’aria”, la Regione Campania ha disposto misure di rafforzamento per il rispetto degli obblighi europei (Direttiva Europea 2008/50/CE) relativi ai valori limite previsti dal D. Lgs. n. 155 del 13/08/2010 e ss.mm.ii., prevedendo, in particolare, all’articolo 2, l’adozione di precise iniziative da parte dei Comuni interessati, nel caso di superamenti del valore limite giornaliero per il materiale particolato PM10; – la Regione Campania, in attuazione all’art. 2 della L.R. n° 36 del 03/08/2020, ha adottato il Decreto n. 35 del 3 febbraio 2022 con cui è stata approvata la “procedura operativa di emergenza sulle polveri sottili”; – in detta procedura sono individuati la stessa Regione, ARPA Campania e i Comuni quali Enti preposti alla sua attuazione;

Considerato che: – sono stati registrati dalle centraline ARPAC ubicate sul territorio comunale diversi sforamenti del limite massimo giornaliero del valore di PM10, in particolare nel mese di settembre;

Visto l’art. 2 della Legge Regionale n. 36/2020 che recita testualmente: “i sindaci dei Comuni delle aree interessate adottano anche con ordinanza, ai sensi dell’articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), ……. le seguenti ulteriori prescrizioni e iniziative: a) divieto, per qualsiasi tipologia di combustione all’aperto, anche per le deroghe consentite dall’articolo 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)…”; 

Visto l’art. 182, comma 6bis, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. che recita testualmente: “I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)”;

Considerata la necessità di salvaguardare e preservare la salute pubblica;

Visti gli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti locali”; Acquisito il parere del Dirigente del Settore Tutela Ambientale e Politiche Energetiche,

ORDINA il divieto totale di abbruciamento di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all’esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, negli orti, giardini, parchi pubblici e privati su tutto il territorio comunale dalla data della presente Ordinanza e fino al 30/06/2024.

RENDE NOTO che saranno effettuate, in sede di applicazione della presente Ordinanza, verifiche periodiche sull’andamento dei parametri dell’inquinamento atmosferico, al fine di valutare la possibilità di porre in essere ulteriori misure correttive.

DISPONE La pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio e la notifica alla popolazione mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Avellino.

DEMANDA Il controllo e la corretta attuazione della presente agli organi ed alle autorità competenti.

AVVERTE che l’inottemperanza al presente provvedimento sarà sanzionata, ai sensi dell’art. 7bis del d.lgs. 267/200, nella misura compresa tra 25,00 e 500,00 Euro. Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24/11/1971 n. 1199 entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione”.