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Avellino – E’ stata una giornata di passione per il Pd. La data del 23 luglio per il Congresso provinciale Pd non poteva mettere d’accordo tutti. Il braccio di ferro però c’è stato sulle tessere. In mattinata il responsabile nazionale organizzativo, Andrea Ricci, in una lettera indirizzata alla segretaria regionale, Assunta Tartaglione, e al direttorio irpino aveva chiarito che a votare sarebbero stati non solo gli iscritti entro il 28 febbraio 2017, come risultano dall’anagrafe certificata dalla Commissione Provinciale per il Congresso Nazionale, ma sarebbero state prese in considerazione le tessere fatte con bollettino postale e non inserite nell’anagrafe del 2016 a causa della mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento nei termini della quota. Così sarebbero stati ammessi nella platea congressuale tutti quelli che avrebbero presentato copia del bollettino postale del versamento di 15 euro effettuato entro il 28 febbraio 2017. Alla fine però ha prevalso la linea della Tartaglione e del direttorio che ha approvato il regolamento arrivato da Napoli dove all’articolo 3 si prevede che “Possono essere candidati a Segretario provinciale tutti coloro che rientrano nei requisiti di cui all’art. 2, comma 3 dello Statuto nazionale e che risultano iscritti nell’anagrafe certificata alla data del 28 febbraio 2017 e approvata dalla Commissione Congressuale nazionale”.

 

Di seguito il regolamento per l’elezione del segretario e dell’assemblea provinciale e per l’elezione dei segretari di circolo – Federazione di Avellino 

Articolo 1

(Convocazione del procedimento elettorale)

Le Assemblee di Circolo per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea provinciale sono convocate in una data compresa tra il 7 luglio e il 16 luglio 2017. Esse si svolgono sulla base delle presentazione delle candidature alla carica di Segretario provinciale e del confronto sulle linee politico-programmatiche, ai sensi delle disposizioni previste dallo Statuto regionale e dello Statuto nazionale.

 

Articolo 2

(Commissione per il Congresso)

  1. La Commissione provinciale per il Congresso, così come nominata dalla Commissione Congressuale Nazionale con delibera n.23 del 2017, è integrata da un rappresentate della Segreteria Nazionale e dal Segretario Regionale (o da un suo delegato). La Commissione è altresì integrata da un rappresentante indicato da ciascun candidato alla Segreteria provinciale, con diritto di parola.
  2. I componenti della Commissione provinciale per il Congresso non possono, a pena di decadenza, candidarsi né sottoscrivere candidature a Segretario provinciale e a componente dell’Assemblea provinciale.
  3. La Commissione per il Congresso, nello svolgimento del proprio lavoro e nelle decisioni che assume, si ispira al criterio della ricerca del più ampio consenso. In caso di ricorso avverso una decisione della Commissione provinciale, che può essere presentato entro 24 ore dalla deliberazione, si pronuncia la Commissione regionale di Garanzia nelle successive 24 ore.
  4. La Commissione per il Congresso ha il compito di vigilare sul regolare svolgimento delle Assemblee di Circolo.
  5. La Commissione per il Congresso assicura che un suo componente, o un proprio delegato, partecipino allo svolgimento delle Assemblee di Circolo.
  6. Ulteriori compiti della Commissione per il Congresso sono: formalizzare l’accettazione dei candidati a Segretario provinciale; certificare i risultati delle Assemblee di Circolo; convocare l’Assemblea provinciale; predisporre i kit per le operazioni elettorali ed il facsimile della scheda elettorale; sovraintendere alla calendarizzazione delle Assemblee di Circolo; nominare un garante per ogni Assemblea di Circolo; curare la raccolta dei verbali di seggio.

Articolo 3

(Presentazione delle candidature a Segretario provinciale)

  1. Possono essere candidati a Segretario provinciale tutti coloro che rientrano nei requisiti di cui all’art. 2, comma 3 dello Statuto nazionale e che risultano iscritti nell’anagrafe certificata alla data del 28 febbraio 2017 e approvata dalla Commissione Congressuale nazionale
  2. Entro le ore 18 di lunedì 3 luglio 2017 vengono depositate presso la Commissione provinciale per il Congresso le candidature a Segretario provinciale e le relative linee politico-programmatiche.
  3. Tutte le candidature devono essere corredate da un numero di sottoscrizioni pari ad almeno il 5% del totale iscritti risultanti dall’anagrafe certificata 2016. Possono sottoscrivere le candidature tutti coloro che risultano iscritti nell’anagrafe di cui al comma 1 del presente articolo.
  4. La Commissione provinciale cura la pubblicazione delle linee politico-programmatiche presentate e assicura a tutte le candidature eguale dignità e piena parità di diritti.
  5. L’ordine delle candidature sulla scheda di votazione nei Circoli, così come il relativo ordine di illustrazione delle linee politico-programmatiche, sarà definito attraverso un sorteggio effettuato dalla Commissione provinciale per il Congresso.

 

Articolo 4

(Modalità di svolgimento delle Assemblee di Circolo per il voto ai candidati a Segretario provinciale e all’Assemblea provinciale)

  1. Le Assemblee di Circolo per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea provinciale si svolgono dal 7 al 16 luglio 2017 secondo un calendario stabilito d’intesa con la Commissione provinciale per il Congresso, la quale provvede, altresì, alla nomina di un Garante per ogni Assemblea, scelto anche tra gli iscritti del Circolo.
  2. In apertura dell’Assemblea di Circolo, su proposta del Garante nominato dalla Commissione per il Congresso, viene costituita e messa ai voti per l’approvazione una Presidenza, che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori e che comprende la presenza di un rappresentante per ciascun candidato a Segretario provinciale. Fa parte della Presidenza il Garante.
  3. Dopo l’elezione della Presidenza, vengono presentate le linee politico-programmatiche dei candidati Segretari provinciali, secondo l’ordine stabilito all’art. 3, comma 4 del presente Regolamento. La Presidenza assicura a ciascuna candidatura un eguale tempo di esposizione, entro un limite massimo di 20 minuti.
  4. Le modalità e i tempi di svolgimento delle Assemblee di Circolo devono garantire la più ampia possibilità di intervento agli iscritti. Le Assemblee sono aperte alla partecipazione di elettori e simpatizzanti del Partito Democratico. La Presidenza si impegna ad assicurare il diritto di intervento anche a chi fra questi ne faccia richiesta.
  5. La convocazione di ciascuna Assemblea di Circolo deve indicare il luogo, il giorno e l’ora di inizio della riunione, il programma dei lavori e l’orario di avvio e di fine delle operazioni di votazione, che devono durare non meno di una e non più di quattro ore consecutive. Eventuali deroghe per l’articolazione e la durata della votazione nei Circoli saranno valutate ed accordate caso per caso dalla Commissione provinciale per il Congresso. La votazione avviene assicurando la segretezza e la regolarità dell’espressione del voto. Lo scrutinio è pubblico e viene svolto dalla Presidenza immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto.
  6. Al termine dello scrutinio, la Commissione provinciale per il Congresso provvede all’acquisizione di tutti i verbali delle Assemblee di Circolo e alla digitalizzazione e al calcolo dei risultati del voto entro le 48 ore successive alla conclusione delle Assemblee.

 

Articolo 5

(Diritto e modalità di voto)

  1. Partecipano con diritto di parola e di voto alle Assemblee di Circolo e possono essere eletti in Assemblea provinciale coloro che rientrano nei requisiti di cui all’art. 2, comma 3 dello Statuto nazionale e che risultano iscritti nell’anagrafe approvata dalla Commissione Congressuale nazionale
  2. La Commissione provinciale per il Congresso predispone il Registro degli iscritti aventi diritto al voto per ogni Assemblea di Circolo. Tale Registro prevede, oltre al nome e cognome, i dati anagrafici, la residenza, un recapito telefonico e un eventuale indirizzo di posta elettronica.
  3. L’elettrice/elettore esprime il suo voto tracciando un unico segno su una delle liste di candidati all’Assemblea provinciale, collegata al candidato Segretario provinciale. Il voto è personale, diretto e segreto.

 

Articolo 6

(Elezione del Segretario e dell’Assemblea provinciale)

  1. Durante l’esercizio del loro mandato istituzionale sono candidabili alla carica di Segretario provinciale: i Parlamentari nazionali ed europei, i Presidenti di Regione, gli Assessori regionali, i Consiglieri regionali, i Presidenti di provincia, gli Assessori provinciali, i Sindaci e gli Assessori delle città capoluogo di regione e di provincia, i Sindaci e gli Assessori dei comuni superiori a 50.000 abitanti.
  2. L’Assemblea provinciale è composta da 80 componenti eletti in 4 Collegi, corrispondenti ai Collegi Camerali ex “Mattarellum”. Entro il 30 giugno 2017 la Commissione provinciale effettua la ripartizione dei membri da eleggere nei 4 Collegi, per il 50% in base al numero degli iscritti derivanti dall’Anagrafe certificata 2016 di tutti i comuni ricompresi nel Collegio e per il 50% in base ai voti riportati dal PD nelle ultime elezioni politiche alla Camera dei Deputati nell’ambito territoriale di competenza del Collegio.
  3. Le liste di candidati all’Assemblea provinciale devono essere presentate entro le ore 18 del 4 luglio 2017 alla Commissione provinciale per il Congresso. Esse devono essere sottoscritte da almeno il 5% degli iscritti compresi nell’anagrafe certificata 2016 di ogni singolo Collegio ed essere corredate dall’accettazione del collegamento di un candidato a Segretario provinciale o suo delegato. Saranno accettate solo le liste presentate in almeno 2 collegi.
  4. Il Segretario provinciale è eletto in collegamento ad una o più liste di candidati all’Assemblea provinciale. Le liste di candidati all’Assemblea provinciale, corredate del prescritto collegamento al candidato Segretario provinciale, sono votate in ogni Assemblea di Circolo e possono essere formate da un numero massimo di candidati pari al numero degli eleggibili nel Collegio di cui fa parte il Circolo. Le liste, pena l’inammissibilità, devono essere formate rispettando l’alternanza di genere. I candidati all’Assemblea provinciale sono eletti secondo l’ordine di posizione nella lista.
  5. I componenti l’Assemblea provinciale da eleggere in ogni Collegio sono ripartiti tra le liste con il metodo proporzionale D’Hondt, fino a raggiungere il numero degli eligendi previsto in quel Collegio.
  6. Terminati i Congressi di Circolo, il riequilibrio proporzionale – al quale accedono le liste che hanno raggiunto almeno il 5% dei voti validi su base provinciale – deve garantire la piena proporzionalità tra i componenti eletti da ciascuna di queste liste e il rispettivo numero di voti validi riportati. Tale riequilibrio avviene assumendo come riferimento la lista che ha ottenuto lo scarto positivo più alto tra la percentuale di componenti l’Assemblea provinciale eletti nei Collegi e la percentuale di voti validi riportati. A tale lista non viene attribuito nessun ulteriore eletto in Assemblea provinciale, mentre il numero degli eletti delle altre liste viene proporzionato a quello della prima, individuando gli eletti da recuperare per ciascuna lista con il metodo dei resti percentuali più alti nei singoli Circoli. Il numero complessivo degli eletti in Assemblea provinciale può essere, perciò, determinato solo al termine del riequilibrio, in modo da assicurare ad ogni lista che abbia raggiunto almeno il 5% dei voti validi, un numero di eletti direttamente proporzionale ai voti ottenuti.
  7. Sulla base di tali procedure, la Commissione provinciale per il Congresso proclama i componenti eletti in Assemblea provinciale.
  8. I candidati alla carica di Segretario provinciale, che non risultino vincenti, anche in caso di ballottaggio, entrano a titolo personale a far parte dell’Assemblea provinciale con il diritto di parola e di voto ad eccezione che per l’elezione e/o la sfiducia del Segretario.
  9. La Commissione provinciale per il Congresso convoca la prima seduta dell’Assemblea provinciale il 23 luglio 2017.
  10. In apertura della prima seduta dell’Assemblea provinciale, qualora sia stata eletta una maggioranza assoluta di componenti l’Assemblea a sostegno di un candidato Segretario, la Commissione provinciale per il Congresso lo proclama eletto. In caso contrario, la Commissione provinciale – che assume la Presidenza provvisoria dell’Assemblea – indice in quella stessa seduta il ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati alle liste che hanno ottenuto il maggior numero di componenti l’Assemblea eletti e proclama eletto Segretario il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti validamente espressi.
  11. Nella stessa seduta l’Assemblea provinciale elegge il proprio Presidente. Le modalità di presentazione delle candidature alla carica di Presidente dell’Assemblea provinciale e le relative modalità di voto sono proposte dalla Commissione provinciale per il Congresso e approvate dall’Assemblea.

 

Art. 7

(Le garanzie)

  1. La Commissione provinciale per il Congresso provvede a disciplinare, con apposite delibere, la diffusione più ampia possibile delle linee politico-programmatiche presentate dai candidati alla carica di Segretario provinciale e, allo scopo di garantire pari opportunità tra i candidati, stabilisce gli indirizzi e le modalità per la equa ripartizione delle attività di comunicazione e delle risorse finanziarie.
  2. La Commissione provinciale per il Congresso ha il compito di garantire che la procedura di elezione del Segretario e dell’Assemblea provinciale si svolga in modo democratico e che in tutte le iniziative e in tutti i momenti del dibattito sia assicurata piena parità di diritti, nei modi previsti dagli Statuti nazionale e regionale, a tutte le mozioni politiche.
  3. Sulla base di quanto previsto dalle norme di cui agli articoli che disciplinano la Campagna elettorale, stabilite dalla Commissione nazionale di Garanzia, a norma dell’art. 41 dello Statuto nazionale, lo svolgimento della campagna elettorale deve essere improntato alla massima sobrietà, trasparenza, rispetto dell’ambiente, così come previsto al punto 3, lettera d) del Codice Etico.
  4. L’accesso ai dati dell’Anagrafe degli iscritti è disciplinato dalla Delibera della Commissione nazionale per il Congresso n. 22 del 2017, che qui si intende integralmente richiamata.

 

Art. 8

(Costi e mezzi di propaganda e limiti di spesa e rendiconti)

  1. La materia dei costi e mezzi di propaganda elettorale, nonché le modalità ed i limiti di spesa e relativi rendiconti, sono disciplinati dalle disposizioni contenute negli articoli 15 e 16 del Regolamento 2017 per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea nazionale.

 

Art. 9

(Segnalazioni, ricorsi e misure sanzionatorie)

  1. Eventuali segnalazioni o contestazioni sulla regolarità del percorso e della gestione delle Assemblee di Circolo, vanno rivolte alla Commissione provinciale per il Congresso, che decide in prima istanza entro 24 ore dalla loro ricezione. In seconda istanza vanno rivolte alla Commissione regionale di Garanzia, che decide in via definitiva entro le successive 24 ore.
  2. Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano gli articoli 39, 40, 40bis, 40ter e 40quater dello Statuto nazionale

 

Art. 10

(Norme di salvaguardia)

  1. I candidati alla Segreteria e all’Assemblea provinciale si impegnano:
  2. a riconoscere i risultati delle Assemblee di Circolo, come certificati dalla Commissione provinciale per il Congresso e dalle Commissioni di Garanzia regionale e nazionale;
  3. a deferire all’atto di accettazione della candidatura qualunque questione, quesito, controversia di tipo regolamentare, interpretativo o inerente allo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio esclusivamente agli organi previsti dal presente Regolamento.
  4. La Commissione provinciale per il Congresso interviene con appositi indirizzi, norme esplicative ed attuative del presente Regolamento.

 

Art. 11

(Congressi straordinari di Circolo)

  1. Tutti i Circoli che non hanno un Segretario in carica e tutti i Comuni con almeno 10 iscritti al PD che non hanno ancora un Circolo regolarmente costituito, devono svolgere i Congressi per la elezione del Segretario e del Coordinamento del Circolo negli stessi giorni in cui si celebreranno le Assemblee di Circolo per la elezione del Segretario e dell’Assemblea provinciale.
  2. Il diritto di elettorato attivo e passivo è riservato a tutti gli iscritti alla data del 28 febbraio 2017 inseriti nell’Anagrafe 2016 certificata del Circolo.
  3. Possono essere candidati alla carica di Segretario di Circolo tutti gli iscritti di cui al comma 2 che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 comma 3 dello Statuto nazionale del PD.
  4. Durante l’esercizio del proprio mandato istituzionale, la carica di Segretario di Circolo è incompatibile con quella di Sindaco o Assessore comunale.
  5. La Presidenza di cui all’art. 4 comma 2 del presente Regolamento cura anche il corretto svolgimento delle operazioni per la elezione del Segretario e del Coordinamento di Circolo.
  6. La candidatura alla carica di Segretario di Circolo viene presentata nel corso di svolgimento dell’Assemblea, entro un termine fissato dalla Presidenza e in ogni caso successivamente alle operazioni previste dall’art. 4, commi 1, 2, 3 e 4 del presente Regolamento e deve essere sottoscritta, a pena di inammissibilità, da un numero di iscritti risultanti dall’anagrafe certificata del Circolo stesso pari al 10% del totale.
  7. La candidatura a Segretario va collegata ad una o più liste di candidati alla carica di componenti del Coordinamento di Circolo. Le liste, corredate dall’accettazione di collegamento da parte del candidato Segretario, possono essere composte da un numero massimo di candidati pari al numero degli eleggibili nel Coordinamento e devono essere formate, a pena di inammissibilità, rispettando l’alternanza di genere. I candidati vengono eletti secondo l’ordine di posizionamento nella lista.
  8. Il numero dei componenti il Coordinamento di Circolo è pari al numero dei componenti del Coordinamento uscente, salvo che l’Assemblea di Circolo, con una maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, ne modifichi l’entità. Per i Circoli di nuova costituzione, il numero dei componenti il Coordinamento di Circolo è ricompreso tra il 20% ed il 40% del totale degli iscritti certificati al Circolo stesso.
  9. Gli iscritti al Circolo non possono sottoscrivere più di una candidatura alla carica di Segretario di Circolo.
  10. Il numero dei componenti il Coordinamento di Circolo va approvato dall’Assemblea degli iscritti prima della fissazione del termine di presentazione delle candidature alla carica di Segretario.
  11. L’elettrice/elettore esprime il suo voto tracciando un unico segno su una delle liste di candidati all’Assemblea provinciale, collegata al candidato Segretario provinciale. Il voto è personale, diretto e segreto.
  12. Lo scrutinio è pubblico e viene effettuato subito dopo lo scrutinio relativo all’elezione del Segretario e dell’Assemblea provinciale. Immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di scrutinio, il verbale viene consegnato nelle mani del Garante provinciale.
  13. Per le modalità di elezione del Segretario e del Coordinamento di Circolo, si applica l’art. 6, commi 5, 6, 7 e 8 del presente Regolamento.
  14. Sono componenti di diritto del Coordinamento del Circolo, con diritto di parola, se presenti nell’anagrafe certificata del Circolo stesso: il Segretario regionale del PD, il Segretario Provinciale del PD, il Segretario comunale, provinciale e regionale dei GD; i componenti dell’Assemblea provinciale, regionale e nazionale del PD; il Sindaco e il capogruppo al Consiglio comunale; il Presidente della provincia ed i Consiglieri provinciali; il presidente della regione ed i Consiglieri regionali; i Parlamentari nazionali ed Europei.