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Si rende noto che l’Inps ha cambiato il proprio orientamento in merito al computo dei redditi da tener presente per il riconoscimento delle provvidenze economiche agli invalidi civili. Infatti, le prestazioni d’invalidità civile sono a maglie più larghe.
Per il diritto, infatti, i redditi vanno dichiarati al netto degli oneri deducibili.
Ad esempio, l’invalido con 20 mila euro di redditi e una badante per cui paga all’Inps 4.000 euro di contributi (che è un onere deducibile), adesso ha diritto alla pensione d’invalidità potendo dichiarare redditi per 16mila euro (20mila – 4mila), al di sotto della soglia di 17.920 euro fissata per l’anno 2023 ai fini del diritto (non succedeva così l’anno scorso). Lo spiega l’Inps nel messaggio n. 4107/2023, con cui annuncia l’aggiornamento delle procedure di gestione delle prestazioni e precisando che possono essere acquisiti anche oneri deducibili di anni passati, purché denunciati all’Agenzia delle entrate, e se accompagnati dalla relativa documentazione di spesa.
E’ questo il terzo intervento chiarificatore dell’Inps sul computo dei redditi per la verifica del diritto alla prestazioni economiche d’invalidità civile. Escluso indennità di accompagnamento, indennità speciale (ciechi parziali) e indennità comunicazione (sordità congenita o acquisita entro 12 anni), le altre prestazioni d’invalidità civile (circa 20) spettano se viene rispettato un limite di reddito (perciò si parla di “prestazioni collegate al reddito”). Per l’anno in corso, i limiti sono sostanzialmente due: 5.392 per le indennità e 17.920 per le pensioni.
Pertanto, richiedenti e titolari di prestazioni devono dichiarare i redditi all’Inps, con autocertificazione se non sono oggetto di una dichiarazione al Fisco. In mancanza di segnalazione dei redditi, dopo uno o più solleciti e un preavviso, l’Inps sospende la prestazione per 120 giorni, al termine dei quali, persistendo il mancato riscontro dei redditi, la revoca definitivamente. Per la verifica del diritto alle prestazioni rilevano tutti i redditi, di qualsiasi natura, calcolati ai fini Irpef. Si considerano i redditi del richiedente e, talvolta, anche quelli del coniuge e di altri familiari.
Non si tiene conto del reddito relativo: alla prestazione per la quale è fatta verifica, alle rendite Inail, alle pensioni di guerra, all’indennità di accompagnamento, alla casa di abitazione.
Nel messaggio n. 1688/2022, l’Inps ha precisato, tra l’altro, che i redditi vanno dichiarati “al netto delle ritenute fiscali”, diversamente da quanto stabilito dalla normativa che, invece, prevede la dichiarazione “al lordo delle ritenute fiscali”. Cosa che ha determinato rettifiche a carico degli interessati: il reddito al lordo Irpef è più alto di quello al netto dell’Irpef. Pertanto, con messaggio n. 2705/2023, l’Inps ha rettificato e precisato che il reddito va considerato “al lordo delle ritenute fiscali”.