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Aperte le domande per i contributi in favore dei genitori disoccupati o monoreddito con figli disabili a carico per un importo massimo di 500 euro al mese. La procedura è stata riaperta dal 1° febbraio 2023.

Si tratta di un aiuto voluto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per sostenere famiglie gravemente provate da una situazione economica precaria e che devono affrontare i disagi della disabilità.

In questa guida spieghiamo a chi spettano tali contributi, quali sono i requisiti per ottenerli e come fare domanda.

I contributi per i genitori disoccupati o monoreddito sono delle elargizioni economiche fino a massimo a 500 euro al mese in favore, appunto, di genitori senza occupazione, soli o monoreddito con figli affetti da disabilità. Istituita dalla Legge di Bilancio 2021, con risorse pari a 5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, la misura è stata poi disciplinata dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12 ottobre 2021, che chiarisce i criteri per l’individuazione dei destinatari e modalità di presentazione delle domande. Per l’anno 2023 le domande di accesso ai contributi possono essere presentate dal 1° febbraio 2023  fino al 31 marzo 2023, così come chiarito dall’INPS nel messaggio n. 422 del 27 gennaio 2023. Vediamo tutto nei dettagli.

I destinatari dei contributi previsti dal Governo sono i genitori con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%. Sono considerati “figli a carico”, quelli
che, non essendo economicamente indipendenti continuano a essere mantenuti dal proprio genitore. In particolare, per essere considerato a carico del genitore poi, un figlio deve avere:

  • un reddito non superiore a 4.000 euro fino a 24 anni;
  • non superiore a 2.840,51 euro se ha un’età maggiore di 24 anni.

I genitori per ottenere i contributi inoltre devono essere:

  • “disoccupati”. Per genitore disoccupato si intende la persona priva d’impiego oppure la persona il cui reddito da lavoro dipendente non superi le 8.145 euro all’anno o 4.800 euro annui da lavoro autonomo;
  • “monoreddito”. Per genitore monoreddito si intende un individuo che ricava tutto il proprio reddito esclusivamente dall’attività lavorativa, sia pure prestata a favore di una pluralità di datori di lavoro o che sia percettore di un trattamento pensionistico previdenziale. A tal fine non si tiene conto della percezione di eventuali altri trattamenti assistenziali. Si prescinde, in ogni caso, dall’eventuale proprietà della casa di abitazione;
  • “nuclei familiari monoparentali”. Si intendono cioè quei nuclei caratterizzati dalla presenza di uno solo dei genitori con uno o più figli con disabilità a carico;
  • con reddito da lavoro dipendente non superiore a 8.145 o 4.800 euro annui da lavoro autonomo.

Il Decreto specifica anche i requisiti di cui i genitori devono essere in possesso, ovvero:

  • essere residente in Italia;
  • disporre di un valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità non superiore a 3.000 euro;
  • essere disoccupato o monoreddito e facente parte di nucleo familiare monoparentale come indicato dal Decreto;
  • fare parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE, in cui siano presenti figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%.

Il beneficio viene corrisposto dall’INPS, su domanda del genitore, con cadenza mensile, per un importo pari a 150 euro. Il riconoscimento parte dal mese di gennaio e per l’intera annualità. Nel caso di ammissione al contributo, qualora il genitore abbia due o più figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%, l’importo riconosciuto sarà pari rispettivamente a 300 euro e a 500 euro mensili complessivi.

L’INPS, una volta fatti i controlli dovuti sui requisiti e la veridicità delle dichiarazioni, erogherà i contributi direttamente sul conto corrente degli aventi diritto. Qualora le risorse pari a 5 milioni di euro all’anno fino al 2023 non fossero sufficienti a esaurire le domande, si darà la priorità ai richiedenti con ISEE più basso. A seguire sarà data priorità in quest’ordine, ai richiedenti:

  • appartenenti a nuclei con figli con disabilità di grado grave;
  • con figli con disabilità di grado medio.

Il beneficio sarà assegnato secondo i criteri individuati che costituiscono titolo di preferenza. Il contributo inoltre, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi ed è cumulabile con il Reddito di Cittadinanza.

La domanda per ottenere il beneficio deve essere presentata annualmente dal genitore e corredata dalla dichiarazione del possesso dei requisiti in autocertificazione. Va presentata dal 1° febbraio al 31 marzo per ciascuno degli anni 2022 e 2023, esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità previste dall’INPS, ovvero:

  • in autonomia, accedendo al sito INPS con l’identità SPID, la Carta d’Identità elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • tramite il Contact Center INPS, telefonando da rete fissa al numero gratuito 803 164 oppure da rete mobile al numero 06 164 164;
  • rivolgendosi a Enti di patronato e intermediari INPS, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

La domanda può essere presentata sul portale istituzionale INPS, nelle seguenti pagine:

  • per i cittadini la procedura è disponibile in questa pagina, accedendo al menu “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Contributo genitori con figli con disabilità”;
  • per i Patronati, il servizio è presente all’interno del “Portale dei Patronati”.

Trasmessa la domanda e completata la protocollazione, è disponibile, nella sezione “Ricevute e provvedimenti” della medesima procedura, la ricevuta della domanda con l’indicazione del protocollo attribuito.

L’INPS con il Messaggio n.471 del 31-01-2022 ha chiarito quali documenti vanno allegati alle domande. Nell’istanza è necessario indicare, da parte del genitore-richiedente il codice fiscale del figlio o dei figli con disabilità per i quali si chiede il contributo. Esclusivamente per l’anno di riferimento con competenza 2022, il genitore richiedente, attestando il possesso di tutti i requisiti previsti dalla norma, può presentare domanda anche per l’anno 2021, selezionando l’apposito flag “Dichiaro di voler presentare domanda anche per l’anno 2021”.

È inoltre necessario indicare le seguenti modalità alternative di pagamento:

  • bonifico domiciliato presso ufficio postale;
  • accredito su IBAN (è possibile indicare IBAN nazionali o esteri su circuito SEPA).

Per quest’ultima opzione è possibile indicare degli IBAN di conto corrente bancario, di carta ricaricabile o di libretto postale.

Per le domande istruite positivamente e nei limiti di spesa previsti, si procederà centralmente all’emissione dei pagamenti di competenza dell’anno 2023 con cadenza di ratei mensili. S

Il provvedimento (di accoglimento o di reiezione) della domanda sarà reso disponibile a conclusione delle fasi istruttorie e sarà direttamente consultabile dal cittadino o Patronato accedendo alla procedura in argomento, sezione “Ricevute e provvedimenti” nel dettaglio della domanda.

Il riconoscimento dei contributi decade se si verifica il venir meno di uno dei requisiti o per le seguenti cause:

  • decesso del figlio;
  • decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
  • affidamento del figlio a terzi.

Nel caso di temporaneo ricovero del figlio con disabilità presso istituti di cura di lunga degenza o presso altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il beneficiario ha l’obbligo d’informare tempestivamente l’INPS che provvederà a sospendere l’erogazione del contributo per tutto il periodo di ricovero.

Il genitore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente all’INPS l’eventuale verificarsi di una delle cause di decadenza. Nel caso in cui in esito a verifiche e controlli emerga il mancato possesso dei requisiti, il beneficio viene immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste dalla legislazione vigente.