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Nuove delibere, passi indietro, cambiamenti. Orientarsi tra le regole della quarantena e dell’isolamento sta diventando complicato per decine di migliaia di italiani alle prese con il virus, che siano essi contagiati o semplicemente entrati a contatto con persone positive. E’ opportuno dunque fare luce su un quadro in costante evoluzione ricordando che il prossimo 10 gennaio l’ormai noto ‘green pass rafforzato’ sarà necessario per lo svolgimento di tante attività e per l’accesso a luoghi prima aperti anche ai possessori di green pass semplice. Di seguito un riepilogo su ciò che c’è da sapere sulle nuove direttive relative al Covid-19

Regole su quarantena e isolamento per positivi – Dallo scorso 30 dicembre qualcosa è cambiato per i positivi. La nuova circolare diramata dal Ministero della Salute sui positivi vuole, “per chi è sempre stato asintomatico o è asintomatico da tre giorni, ha ricevuto il booster (tre dosi) o ha completato il ciclo vaccinale in quanto guarito in precedenza (due dosi, la seconda da meno di 120 giorni), la durata dell’isolamento è di 7 giorni, al termine dei quali va effettuato un test antigenico o molecolare”. Chi è positivo sintomatico, invece, deve stare in isolamento 10 giorni, e al termine di questo periodo effettuare un test antigenico o molecolare. 

Regole su quarantena e isolamento per contatti stretti – Chi ha avuto contatti stretti con un positivo, se ha completato il ciclo vaccinale di tre dosi o ha effettuato la seconda dose meno di 120 giorni fa, non è tenuto a rispettare la quarantena ma deve indossare la maschernina FFP2 per 10 giorni. Diverso il discorso per chi si è vaccinato da più di 120 giorni, che è tenuto invece ad osservare una quarantena di 5 giorni al termine dei quali può uscire solo in caso di tampone negativo. Per chi non è vaccinato la quarantena si allunga a 10 giorni, con tampone negativo al termine del periodo. 

Cosa succede con il Green Pass quando si è positivi? – Quando una positività viene accertata, il Green Pass della persona positiva viene sospeso. La comunicazione avviene attraverso una mail o un sms che comunica il blocco. I problemi, allo stato attuale, sorgono nel momento in cui deve avvenire lo sblocco, una volta che il paziente si è negativizzato. La procedura prevede tre fasi: 1) La struttura sanitaria invia esito negativo alla piattaforma nazionale; 2) il paziente comunica l’esito negativo al medico di base; 3) il medico di base provvede allo sblocco del green pass sulla piattaforma nazionale cliccando su ‘annulla blocco’. Una volta annullato il blocco, si attiva automaticamente l’invio del nuovo green pass. Considerata la complessità del meccanismo, che potrebbe comportare annosi ritardi, il governo ha deciso che nei prossimi giorni scatterà il doppio automatismo, anche in funzione delle nuove regole sul “Green Pass rafforzato” in vigore dal 10 gennaio. Gli esperti informatici incaricati dal governo stanno dunque intervenendo sui vari algoritmi per fare in modo che lo “sblocco” del green pass di una persona che nel frattempo si è negativizzata avvenga nel momento esatto in cui viene comunicato l’esito del tampone, senza dover passare per il medico di base. E’ stato pertanto precisato che “il tampone negativo cartaceo è valido ai fini della certificazione di guarigione”. 

Cos’è il Green pass rafforzato? – A differenza del green pass base, il Green pass rafforzato viene rilasciato solo in caso di vaccinazione o guarigione. Non include, dunque, l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, condizione che consente il rilascio del “green pass semplice” anche a persone non vaccinate. Già in vigore per la ristorazione al tavolo e al banco, il green pass rafforzato dal 10 gennaio sarà obbligatorio per lo svolgimento di altre attività (le riportiamo dal sito del Governo): al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra; musei e mostre; al chiuso per i centri benessere; centri termali (salvo che per i livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche); parchi tematici e di divertimento; al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia); sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; alberghi e altre strutture ricettive compresi i servizi di ristorazione prestati all’interno degli  stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; sagre e fiere; centri congressi; servizi di ristorazione all’aperto; impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici; piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto; centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto; mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.