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Controne (Sa)- “Respinto”. Con questa motivazione, i giudici del Consiglio di Stato, Vincenzo Neri, Vincenzo Lopilato, Silvia Martino, Giuseppe Rotondo e Luigi Furno, hanno respinto il ricorso avanzato dal Comune di Controne, condannando l’Ente al pagamento delle spese di lite per 5mila euro, oltre agli altri oneri accessori di legge in favore delle parti costituite, promosso contro un gruppo di cittadini, Pietro Fasano, Raffaele Mare, Domenico Tancredi ed Elio Perillo, assistiti dall’avvocato Ennio De Vita, nei confronti della società Rescigno Costruzioni snc per la riforma della sentenza emessa dai giudici del Tar n. 1618/2028. 

Al centro della querelle giudiziaria, il diniego ai quattro cittadini contronesi da parte del Comune di Controne, dell’accesso civico agli atti comunali sui lavori e i finanziamenti ministeriali ottenuti da Palazzo di Città per la riqualificazione dello storico edificio che ospitava la scuola elementare. Diniego da parte del Comune che i giudici del Tar avevano dichiarato illegittimo e sulla cui sentenza il Comune, assistito dall’avvocato Albero La Gloria, aveva fatto ricorso dinanzi al Consiglio di Stato dove il ricorso è stato respinto e l’Ente condannato al pagamento delle spese.

Accesso agli atti che riguardavano i lavori e i finanziamenti del Ministero dell’Interno volti alla riqualificazione dell’edificio comunale che ospita la scuola elementare, i cui lavori sarebbero poi stati trasformati da Palazzo di Città da “miglioramento sismico e messa in sicurezza” previsti dal progetto finanziato dal Ministero a “demolizione e ricostruzione” dell’edificio tanto portare i cittadini contronesi prima a presentare una serie di richieste di accesso agli atti rispetto al progetto iniziale, al progetto esecutivo e al finanziamento del Ministero e successivamente, in seguito ai ripetuti dinieghi da parte dell’Ente, a presentare ricorso dinanzi alla giustizia amministrativa che per ben due volte, sia in sede di Tar, che di Consiglio di Stato, ha dato ragione ai cittadini e a ritenere il diniego dell’Ente, un atto “illegittimo”.

Consiglio di Stato che, nel confermare la sentenza emessa dal Tar, sottolinea ha sottolineato tra le motivazioni che- “…dalla natura degli atti richiesti al Comune di Cotrone emerge non solo la ragionevole esigenza conoscitiva dei ricorrenti in primo grado, ma venendo in rilievo l’utilizzo di risorse pubbliche, anche la conformità della richiesta documentale alle finalità cui è preordinata la previsione dello strumento dell’accesso civico generalizzato, mira a favorire forme di diffuse di controllo sull’ esercizio dei pubblici poteri”.