Permesso a costruire un luogo di culto, il Comune di Nola perde al Tar con i Testimoni di Geova. La seconda sezione del Tar Campania, infatti, ha accolto il ricorso della Congregazione. E con sentenza pubblicata oggi, ha annullato il provvedimento del diniego a costruire un fabbricato da adibire a luogo di culto. Il Comune di Nola è stato anche condannato alla refusione delle spese legali, liquidate in 2.000 euro.
Secondo i Testimoni di Geova, l’Amministrazione avrebbe disatteso i principi di legalità e buon andamento dell’azione amministrativa, adottando una decisione non conforme alla pianificazione urbanistica vigente. A detta della ricorrente, la “Zona H” – nella quale si trova la particella oggetto dell’intervento richiesto – è identificata dalle Norme tecniche di attuazione quale “Attrezzature pubbliche di interesse comunale”, specificando che “la zona è destinata alla realizzazione delle attrezzature pubbliche (standard urbanistici) previste dal D.M. 02.04.1968 n. 1444 (scuole, verde pubblico attrezzato, parcheggio, attività collettive, ecc.)”. Per i Testimoni di Geova, tra gli insediamenti autorizzabili rientrerebbero anche le strutture religiose. Inoltre, “il mancato rilascio del permesso di costruire, nonostante il previo rilascio il C.D.U. n. 74/2017 ed il CDU n. 201 del 20/12/2023 (Certificati di Destinazione Urbanistica, ndr) con cui si certificava che i vigenti regolamenti urbanistici consentono l’edificazione di un luogo di culto sull’area in oggetto, violerebbe il principio di legittimo affidamento, vista l’aspettativa che si era creata in capo alla Congregazione in ordine all’edificazione del luogo di culto sulla particella, affidamento che ne aveva determinato l’acquisto da parte della Congregazione”. Inoltre, non vi sarebbe stata “alcuna motivazione in merito alla contraddizione delle valutazioni espresse con i rilasciati C.D.U.”. Peraltro – sostiene il ricorso – “l’eventuale mancata previsione di aree per il culto” nel Piano regolatore generale sarebbe “illegittima sotto il profilo urbanistico e amministrativo”. E al riguardo si citano due sentenze della Consulta.
Di contro, la difesa del Comune “si impernia sulla circostanza per cui, per la realizzazione degli edifici di culto”, la legge regionale “non si accontenterebbe di una astratta compatibilità urbanistica, ma richiederebbe una previsione specifica (“lenticolare”), che individui le aree destinate a siffatti interventi edilizi”. La norma regionale, dunque, “secondo l’interpretazione che ne offre la parte resistente – afferma il Tar -, demanderebbe ai Consigli comunali l’individuazione (“…sono individuate negli strumenti urbanistici generali…”) le aree specificamente destinate ad attrezzature religiose nell’ambito degli “strumenti urbanistici generali””. Il Collegio però ritiene fondato il ricorso dei Testimoni di Geova. “Convince, in particolare – spiegano i giudici -, la considerazione per cui la destinazione urbanistica “attrezzature pubbliche di interesse comunale””, come definita dalle Norme tecniche di attuazione e dalla normativa statale in materia di standard urbanistici, “sarebbe, in sé, idonea a consentire la realizzazione di edifici di culto, senza necessità di ulteriori atti di individuazione specifica da parte del Consiglio Comunale”. E adesso vedremo se il Comune farà appello.




















