Ricorso inammissibile. Il Tar Campania respinge il reclamo contro il parcheggio di via Bonito, il cui cantiere al Vomero si è aperto l’anno scorso. Amarezza tra i 23 ambientalisti e residenti di San Martino, firmatari del ricorso. Chiedevano l’annullamento del permesso a costruire, denunciando presunte irregolarità nell’iter di rilascio al Comune di Napoli.
A novembre scorso, al Tar avevano ottenuto anche lo stop cautelare al provvedimento. Sulla vicenda, di lungo corso, è stato peraltro presentato un esposto alla Procura di Napoli. A seguito dell’iniziativa, nel 2025 il pm ha anche aperto un fascicolo. Ma nell’udienza di merito, i giudici amministrativi hanno dato ragione al Comune e alla società proprietaria del terreno, decisa a realizzare un parcheggio a raso per 64 auto e 8 motocicli. La sentenza del Tar (sezione quarta) è stata depositata lo scorso 5 maggio.
Anche se il tribunale, in realtà, nel merito della questione non ci è entrato. Si è fermato un attimo prima: quanto basta a escludere la legittimità dei ricorrenti a impugnare l’atto. E lo ha fatto richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, in materia di ricorsi contro le autorizzazioni edilizie. Una categoria di istanze processuali per cui non è sufficiente la vicinitas, ossia la vicinanza fisica all’opera di chi ricorre al giudice. Occorre pure individuare “un concreto pregiudizio in capo all’attore”, si legge nella sentenza.
“Ritiene il Collegio che, nella fattispecie in esame – spiegano i giudici -, tale pregiudizio non sia stato indicato, né sia altrimenti evincibile dagli atti di causa”. Secondo il Tar, “gli stessi ricorrenti ammettono infatti di agire, al fine di arginare una generica “situazione di pericolo, almeno potenziale, determinata dalla realizzazione del parcheggio in prossimità delle abitazioni””. A detta di chi contrasta l’area di sosta, essa “aggraverebbe il transito sulla via di accesso, estremamente stretta”. Al punto da non consentire “il transito contemporaneo di due veicoli provenienti da direzioni opposte di marcia”, con potenziali rischi, anche in caso di necessità di accesso di mezzi di soccorso”.
Un’impostazione però non condivisa dal Tar. “Tali affermazioni – sottolinea la sentenza – oltreché sfornite di una qualche apprezzabile concretezza, basandosi su considerazioni meramente ipotetiche – non tengono in alcun conto, in realtà, della possibilità, tutt’altro che remota, che il realizzando parcheggio, comporti, in effetti, uno sgravio della congestionata situazione di sosta nella zona, ivi inclusa la contestata strada gravata da servitù, ove, a quanto si legge in ricorso, è riscontrabile la “ordinaria presenza di veicoli parcheggiati”, questa sì potenzialmente all’origine delle attuali difficoltà di accesso dei mezzi di soccorso (per come riportata in sede di discussione all’udienza pubblica)”.
Anzi, per i giudici “non è ragionevole escludere che l’esistenza di un parcheggio nelle immediate adiacenze dell’immobile – a prescindere dalla scelta individuale della sua utilizzazione o meno, da parte dei condomini – possa, in linea teorica, comportare, anziché un pregiudizio, un utile strumento a servizio del complesso residenziale unitariamente considerato e delle singole abitazioni”. Oltre a ciò, nel parcheggio di via Bonito 27-29 il tribunale intravede perfino una “evidente riqualificazione della zona“, incidente in positivo “sul valore degli immobili”.
In una nota, i ricorrenti non celano la loro delusione. “Sembra incredibile, ma è proprio così – dicono -, i cittadini che temono per i danni che la distruzione di un’area verde può comportare in termini di aumento della fragilità del suolo, in tempi di cambiamento climatico; che difendono la qualità del vivere (attestato da evidenze scientifiche) garantito da uno spazio di natura residuo in una città sottomessa dal traffico e dall’inquinamento; che difendono la tranquillità e la sicurezza delle loro case ancora salve dai danni della movida vomerese, non hanno diritto a parlare!”.
Nel comunicato si rimarca anche il via in Italia, lo scorso aprile, all’elaborazione del Piano Nazionale di Ripristino della Natura (PNR). Cioè lo strumento operativo per attuare il Nature Restoration Law, la normativa europea per il ripristino degli ecosistemi degradati. All’articolo 8 “si impone ai Comuni – ricordano gli ambientalisti – , il divieto assoluto di ridurre di un solo centimetro quadrato le aree verdi e la proiezione a terra della chioma degli alberi, avviando azioni di depavimentazione e rinaturazione”. Per i ricorrenti, viceversa, a Napoli, si privilegerebbe “una visione urbanistica obsoleta”, dove i parcheggi si ritengono ancora “utili a decongestionare il traffico”.




















