Per tredici giorni ha timbrato il cartellino anche di altri colleghi e lui stesso si faceva timbrare il suo dagli altri. L’Eav, una volta scoperto quanto avvenuto dal 4 al 20 giugno 2024, aveva licenziato il dipendente che però è stato reintegrato. Ora la Corte di appello di Napoli ha ribaltato la sentenza di primo grado ed accolto il ricorso di Eav: il dipendente verrà di nuovo licenziato.
“Per tredici giorni dal 4 giugno al 20 giugno 2024, il dipendente beggiava per altri suoi colleghi e si faceva beggiare dagli stessi in una sorta di scambio di favori. Quindi le condotte improprie erano numerose ogni giorno per tredici giorni – si legge nella sentenza resa nota dall’Eav – Non vi è agli atti nessuna prova che tali condotte costituissero una prassi aziendale. Nessun documento dell’azienda aveva mai permesso l’uso non personale del badge. La condotta era dolosa e falsa poiché attestava una realtà diversa da quella effettiva poiché nel momento in cui veniva effettuata la timbratura meccanica la persona che la effettuava era diversa da quella riportata sul badge. Quindi la condotta era palesemente illecita perché attestava un falso ed era dolosa, non una semplice irregolarità ma un modo improprio di attestare la presenza o l’uscita dall’azienda. E se anche il dipendente fosse stato in ufficio a lavorare ciò non toglie gravità alla condotta ma elimina solo il danno economico all’azienda ma non certamente quello all’immagine e alla organizzazione aziendale preposta al controllo effettivo delle persone che entrano e escono ad un determinato orario. Si aggiunga che tale condotta era anche in concorso poiché i quattro dipendenti si erano accordati per scambiarsi tale favore ogni giorno per i giorni contestati e per più volte”.
“Per tredici giorni dal 4 giugno al 20 giugno 2024, il dipendente beggiava per altri suoi colleghi e si faceva beggiare dagli stessi in una sorta di scambio di favori. Quindi le condotte improprie erano numerose ogni giorno per tredici giorni – si legge nella sentenza resa nota dall’Eav – Non vi è agli atti nessuna prova che tali condotte costituissero una prassi aziendale. Nessun documento dell’azienda aveva mai permesso l’uso non personale del badge. La condotta era dolosa e falsa poiché attestava una realtà diversa da quella effettiva poiché nel momento in cui veniva effettuata la timbratura meccanica la persona che la effettuava era diversa da quella riportata sul badge. Quindi la condotta era palesemente illecita perché attestava un falso ed era dolosa, non una semplice irregolarità ma un modo improprio di attestare la presenza o l’uscita dall’azienda. E se anche il dipendente fosse stato in ufficio a lavorare ciò non toglie gravità alla condotta ma elimina solo il danno economico all’azienda ma non certamente quello all’immagine e alla organizzazione aziendale preposta al controllo effettivo delle persone che entrano e escono ad un determinato orario. Si aggiunga che tale condotta era anche in concorso poiché i quattro dipendenti si erano accordati per scambiarsi tale favore ogni giorno per i giorni contestati e per più volte”.




















