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Sant’Agata de’ Goti (Bn) – Con ordinanza sindacale n. 16 del 21 Marzo 2020, il sindaco di Sant’Agata de’ Goti Giovannina Piccoli, è intervenuta per limitare l’orario della attività commerciali.

Si legge nell’ordinanza:

Le attività commerciali di cui all’allegato 1, del DPCM 11 marzo 2020, ad eccezione
delle farmacie e delle parafarmacie, osservano il seguente orario di apertura al pubblico:
⚫ dalle ore 8:30 alle ore 19:00 con decorrenza da lunedì 23 marzo 2020
limitatamente alla durata della situazione emergenziale, fino al 5 aprile 2020
compreso, salvo nuovo provvedimento, con facoltà di optare per l’orario
continuativo (8:30-19:00) o per l’interruzione dalle ore 13:30 alle ore 15:30 (da
comunicare e rendere pubblico con specifico avviso alla clientela).
⚫ nelle domeniche e nei giorni festivi le attività commerciali di cui all’allegato 1
del DPCM 11 marzo 2020, ad eccezione delle farmacie e delle parafarmacie,
osservano la chiusura al pubblico con decorrenza da lunedì 23 marzo 2020
limitatamente alla durata della situazione emergenziale, fino al 5 aprile 2020
compreso, salvo nuovo provvedimento;
2) I gestori delle attività di cui al punto precedente devono comunque:
a) garantire l’accesso dei clienti ai locali commerciali con modalità contingentate
e/o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle
dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai
frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro, tra i
visitatori, pena applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste in caso
di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non
consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le
richiamate strutture dovranno essere chiuse;
b) garantire e incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro,
adottando protocolli interni di sicurezza e ricorrendo all’utilizzo da parte del
personale di qualsiasi dispositivo utile a limitare le forme di contagio;
3) Si invita la cittadinanza, ove possibile, ad effettuare l’approvvigionamento
alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi
commerciali presenti nel proprio quartiere di residenza o in quello in cui si
svolge l’attività lavorativa.
Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno
limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare.
AVVERTE
che la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le
conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 650 del Codice Penale, se il fatto non
costituisce reato più grave, oltre alle eventuali correlate sanzioni amministrative.
D I S P O N E
La presente Ordinanza produce effetto a partire da lunedì 23 marzo 2020, limitatamente
alla durata della situazione emergenziale, fino al 5 aprile 2020 compreso, salvo nuovo
provvedimento.
La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on line e sul sito
istituzionale del Comune ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.