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Salerno – Al via gli incentivi per il rinnovo del parco automobilistico. La giunta regionale della Campania, il 19 gennaio 2021, ha deliberato di approvare le modalità di attuazione delle disposizioni della Legge Regionale 3 agosto 2020, n. 36 relative alle agevolazioni fiscali collegate.  

PROVVEDIMENTO – L’art. 5 della Legge Regionale 3 agosto 2020 n. 36 “Disposizioni urgenti in materia di qualità dell’aria” ha introdotto alcune misure di agevolazione fiscale finalizzate alla rottamazione degli autoveicoli “inquinanti” ed al contestuale acquisto in sostituzione autoveicoli elettrici o ibridi.

Tali misure prevedono in particolare che le autovetture immatricolate successivamente alla data di entrata in vigore della legge (18/08/2020), acquistate in sostituzione di autovetture di categoria da euro 0 a euro 4 avviate alla rottamazione, sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica per un periodo di sette anni in caso di alimentazione esclusivamente elettrica, cinque anni in caso di alimentazione ibrida – elettrica, tre anni in caso di alimentazione ibrida – gas metano.
Inoltre, al termine del periodo di esenzione le auto elettriche saranno tenute al pagamento di un importo pari ad un quarto di quanto dovuto per un’auto a benzina di pari cilindrata e le auto ibride corrisponderanno un importo pari alla metà di quanto dovuto da un’auto a benzina di pari cilindrata.
La Giunta regionale adotta le modalità di attuazione della norma e provvede a monitorare annualmente l’andamento delle nuove immatricolazioni in relazione all’applicazione dell’incentivo.

CARATTERISTICHE VEICOLI AGEVOLABILI – Solo autovetture nuove di fabbrica immatricolate ad uso proprio per trasporto persone successivamente alla data di entrata in vigore della Legge Regionale (18/08/2020),
categoria M1, massimo 9 posti compreso il conducente.Classe ambientale di appartenenza: EURO 6 e superiori.

Alimentazione:
• esclusiva elettrica con potenza non superiore a 150 KW
• ibrida benzina/elettrica con limite di cilindrata fino a 2000 cc
• ibrida gasolio/elettrica con limite di cilindrata fino a 2800 cc
• ibrida gas metano/elettrica con limite di cilindrata fino a 2000 cc
Intestazione: solo soggetti persone fisiche (solo intestatari)

CARATTERISTICHE VEICOLI DA ROTTAMARE – Solo autovetture uso privato trasporto persone, a prescindere da cilindrata e KW, categoria M1 massimo 9 posti a sedere compreso il conducente.
Classe ambientale da euro 0 a euro 4, qualsiasi alimentazione.
Intestazione stesso soggetto richiedente l’immatricolazione del veicolo nuovo.

CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELL’AGEVOLAZIONE – La consegna del veicolo al rottamatore autorizzato o al rivenditore autorizzato al commercio di veicoli per la conseguente rottamazione deve avvenire nello stesso anno solare in cui avviene l’immatricolazione del veicolo nuovo.
In caso di demolizione antecedente alla immatricolazione del veicolo nuovo, l’ammissione al beneficio è consentita se il contratto di acquisto del veicolo nuovo viene perfezionato entro l’anno solare in cui è avvenuta la demolizione; fa fede la data di autenticazione dell’atto di vendita purché regolarmente trascritto al Pubblico registro Automobilistico.
In caso di immatricolazione antecedente alla demolizione, l’ammissione al beneficio è consentita se la consegna al rottamatore autorizzato avviene nel medesimo anno di immatricolazione del veicolo nuovo.
A fronte di ciascun veicolo demolito, ai fini del riconoscimento della agevolazione, può essere associato l’acquisto di un solo veicolo nuovo.
In presenza di più veicoli nuovi immatricolati a nome dello stesso soggetto, in presenza di tutti i requisiti previsti, verrà ammesso al beneficio il veicolo immatricolato per primo in base alla data dell’atto di acquisto.
Sono ricompresi nel beneficio i veicoli immatricolati a partire dal 19/08/2020 a fronte di veicoli rottamati a partire dalla medesima data e fino all’adozione delle disposizioni attuative.

SOGGETTI AMMESSI ALLE AGEVOLAZIONI – Possono accedere alle agevolazioni disposte dai commi 1 e 2 dell’art 5 Legge Regionale n.36/2020 le persone fisiche con residenza nella Regione Campania risultanti
proprietarie, in base alle risultanze del Pubblico Registro Automobilistico (PRA), di autovetture di nuova immatricolazione che abbiano rottamato un veicolo con le caratteristiche descritte in precedenza.
Non possono beneficiare delle agevolazioni previste per i veicoli di nuova immatricolazione i soggetti che abbiano avviato alla rottamazione un veicolo in qualità aventi titolo, in assenza di regolare intestazione del veicolo a proprio favore presso il PRA.
Non sono ammessi al beneficio delle agevolazioni previste per i veicoli di nuova immatricolazione i soggetti che abbiano effettuato la radiazione per esportazione di un veicolo di proprietà, pur in presenza dell’avvenuta cancellazione dello stesso da PRA.
Sono ammessi al beneficio veicoli cointestati a più soggetti (purché almeno uno dei soggetti intestatari del veicolo nuovo corrisponda al soggetto intestatario del veicolo rottamato).
Sono esclusi dalle agevolazioni i soggetti risultanti utilizzatori a titolo di locazione finanziaria o noleggio a lungo termine, usufruttuari o acquirenti con patto di riservato dominio.
Sono esclusi dalle agevolazioni i soggetti eredi o conviventi dell’intestatario del veicolo rottamato.
Non è necessario presentare alcuna istanza di parte e non è previsto alcun adempimento a carico dei soggetti beneficiari delle agevolazioni.

RIMBORSI – In presenza di versamento spontaneo della tassa automobilistica non dovuto per veicolo ammesso al beneficio, si procede al rimborso di quanto versato su istanza di parte con le consuete modalità adottate dagli uffici competenti.