Due delibere della giunta De Luca dichiarate illegittime, la Regione Campania condannata a risarcire un manager della sanità. La sentenza è del giudice del lavoro del Tribunale civile di Campobasso, Barbara Previati, pubblicata lo scorso 7 ottobre. A ricorrere è stato Salvatore Panaro, ex commissario straordinario dell’Asl Napoli 3 Sud. Il manager ha impugnato le delibere del 6 novembre e del 29 dicembre 2015. Con quegli atti, la giunta De Luca prima lo sospendeva e quindi lo rimuoveva dall’incarico, conferito dalla precedente amministrazione di Stefano Caldoro. Nell’istruttoria di Palazzo Santa Lucia, si contestavano a Panaro “significativi scostamenti rispetto agli obiettivi connessi all’attuazione del Piano di Rientro, nonché criticità amministrative”. Rilievi respinti dal manager già in fase istruttoria, con le sue controdeduzioni.
La vicenda, peraltro, ha vissuto anche un capitolo penale. Per presunte pressioni volte a far dimettere Panaro e altri due manager, è finito a processo Enrico Coscioni, all’epoca consigliere per la sanità del governatore Vincenzo De Luca. Il cardiochirurgo salernitano (oggi presidente Agenas) è stato prima prosciolto dall’accusa di tentata concussione, poi condannato in appello a 2 anni (reato derubricato a violenza privata), infine assolto nel 2022 da ogni addebito in Cassazione. Ma Panaro (assistito dagli avvocati Roberto De Masi e Raffaele Ferrara) ha percorso anche la strada del ricorso in sede civile. E adesso, nel giudizio di primo grado, vede sancita l’illegittimità della sua revoca. La pronuncia del Tribunale molisano gli riconosce un risarcimento danni, pari ad alcune mensilità di stipendio. E condanna la Regione anche alle spese legali.
Nelle motivazioni, il giudice sottolinea “l’insussistenza o, comunque, la mancata dimostrazione” dei rilievi indirizzati al manager dalla giunta. Pertanto, sia la sospensione sia la revoca si ritengono adottati “in difetto di ‘gravi motivi’, in assenza di una ‘giusta causa’ e/o di gravi violazione di legge”. Allo stesso modo, dagli atti della giunta non emergerebbe la “violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione”, altresì “e/o senza che sia stato dimostrato un disavanzo grave imputabile al Commissario e/o una sua responsabilità dirigenziale”. Il giudice del lavoro qualifica l’iniziativa della Regione come inadempimento contrattuale, “dato che configura un recesso anticipato ed ingiustificato” dal rapporto di lavoro. Nel caso di specie, la condotta “dà diritto non già alla reintegrazione nel posto di lavoro, ma al risarcimento del danno”.




















