Home Avellino Inibizione e ammenda per Perinetti, le decisioni del Giudice Sportivo

Inibizione e ammenda per Perinetti, le decisioni del Giudice Sportivo

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Giorgio Perinetti, direttore dell’area tecnica dell’Avellino è stato inibito o fino al 9 aprile con ammenda di 500 euro dal Giudice Sportivo della LegaPro. Una decisione arrivata, dopo la partita di sabato scorso con il Giugliano. Un turno di squalifica per Lorenzo Sgarbi, dopo il rosso, medesima decisione per Michele Rocca per somma di gialli.

IL DISPOSITIVO. Inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 9 aprile 2024 e 500 euro di ammenda – Giorgio Perinetti Casoni (Avellino): A) per avere, al termine della gara, lungo il tragitto che conduce dal terreno di gioco agli spogliatoi, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti dell’Assistente Arbitrale n. 2 in quanto, pronunciava frasi irrispettose ed offensive nei suoi confronti per contestarne l’operato; B) per avere, nella zona antistante gli spogliatoi, reiterato il predetto comportamento nei confronti dell’Arbitro, in quanto pronunciava nei suoi confronti frasi irrispettose; C) per avere, ancora una volta reiterato le proteste nei confronti della Quaterna Arbitrale, nella zona del parcheggio. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. Arbitrale, r. Assistente Arbitrale n. 2, r. proc. fed., r. c.c.)”.

Ammenda di 300 euro per l’Avellino “Per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere divelto trenta seggiolini posti all’interno dello stesso Settore. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto)”.