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Nella mattinata odierna, i militari della Sezione di Polizia Giudiziaria di questa Procura – Aliquote Guardia di Finanza e Carabinieri – unitamente Stazione Carabinieri di Vibonati, hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari con divieto di comunicazione a carico di Giovanni Fortunato, Sindaco pro tempore del Comune di Santa Marina (SA), in ordine al reato di concussione di cui all’art. 317 del codice penale.

II provvedimento trae origine dalle indagini svolte dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Sapri, su delega di questa Procura. All’esito delle investigazioni, il Pubblico Ministero formulava richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. II Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lagonegro rigettava l’istanza; il Pubblico Ministero proponeva appello avverso tale decisione, che il Tribunale del Riesame di Potenza accoglieva con ordinanza del 15 aprile 2025, disponendo la misura degli arresti domiciliari con divieto di comunicazione. La difesa proponeva ricorso per Cassazione: la Suprema Corte, con sentenza della Sesta Sezione n. 1360 del 7 ottobre 2025, annullava l’ordinanza con rinvio al Tribunale per la Libertà di Potenza per nuovo esame. All’esito del giudizio di rinvio, il Tribunale per la Libertà di Potenza, con ordinanza del 7 gennaio 2026, confermava la misura degli arresti domiciliari. La difesa proponeva un ulteriore ricorso per cassazione, che la Suprema Corte ha rigettato con sentenza del 29 aprile 2026, rendendo il provvedimento definitivo.

Secondo la ricostruzione operata da questo Ufficio e avallata, allo stato, dall’Autorità giudiziaria, il Sindaco, abusando della qualità di primo cittadino e della propria influenza sull’ufficio tecnico comunale – di cui era dominus di fatto -, costringeva un privato, titolare di un’attività commerciale nel territorio comunale, a consegnargli la somma di 10.000 euro in due distinte tranches, nell’ambito di una compravendita immobiliare in cui l’indagato si era abusivamente intromesso. La vittima, nella consapevolezza che i provvedimenti amministrativi necessari sia alla prosecuzione della propria attività sia alla realizzazione dell’affare dipendevano dalla volontà del Sindaco, cedeva alla pretesa per timore delle conseguenze pregiudizievoli cui altrimenti sarebbe stata esposta.
Le indagini, sviluppatesi nel corso di un’attività investigativa di ampio respiro, hanno consentito di delineare un sistema di gestione della cosa pubblica orientato al perseguimento di interessi privati, nel quale il primo cittadino si ingeriva sistematicamente nell’operato dell’ufficio tecnico comunale, condizionando il rilascio di titoli abilitativi e autorizzazioni amministrative al proprio indebito tornaconto, avvalendosi del clima di soggezione e di omertà instaurato nella comunità locale.
Si evidenzia che il richiamato provvedimento cautelare, emesso sulla base degli elementi
probatori acquisiti in fase di indagini preliminari, è suscettibile di impugnazione e le accuse cosi formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.